Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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stato rinnovato per una durata indeterminata e che le parti possono recedervi in ogni momento38.

3.2.4 Austria: § 6 Abs. 1 Ziff. 2 KSchG

In Austria si applica il § 6 capoverso 1 numero 2 della Konsumentenschutzgesetz (KSchG), la legge sulla protezione dei consumatori: per il consumatore non sono vincolanti le clausole contrattuali secondo cui

[...] ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Abgabe oder

Nichtabgabe einer Erklärung gilt, es sei denn, der Verbraucher

wird bei Beginn der hiefür vorgesehenen Frist auf die Bedeutung

seines Verhaltens besonders hingewiesen und hat zur Abgabe ei-

ner ausdrücklichen Erklärung eine angemessene Frist.

A differenza del diritto tedesco, le clausole di rinnovo dei contratti presumono dichiarazioni fittizie39. Esse possono essere concluse validamente soltanto se il contratto prevede un termine per dichiarare espressamente di rinunciare al rinnovo e se questa possibilità viene ricordata al consumatore prima che questo termine abbia inizio40. Questa disposizione si applica essenzialmente alle clausole di rinnovo dei contratti, ma anche alle clausole per le quali una merce è considerata accettata in mancanza di un’opposizione al suo ricevimento (accettazione fittizia)41.

Le clausole che non soddisfano queste esigenze non sono vincolanti secondo il § 6 capoverso 1 KSchG, «für den Verbraucher [...] im Sinne des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbindlich». Il § 879 del codice civile austriaco (ABGB) disciplina la nullità dei contratti. In Austria vi è una controversia sul fatto che la nullità debba essere constatata d’ufficio da un tribunale oppure invocata dal consumatore42. Possono parimenti essere nulle clausole convenute individualmente43; non deve per forza trattarsi di CG.

38 Cfr. MüKo-Wurmnest (nota 34), § 309 Nr 9 BGB n. marg. 20 con altri rinvii; cfr. inoltre il § 625 BGB (rinnovo tacito dei contratti di servizi): «Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht.».

39 Cfr. Langer Stefan, in: Kosesnik-Wehrle Anne Marie (a c. di), Kurzkommentar Konsumentenschutzgesetz (KSchG) und Fern- und AuswärtsgeschäfteG, 4a ed., Vienna 2015, §

6 KSchG n. marg. 15.

40 Langer (nota 38), § 6 KSchG n. 15.

41 Langer (nota 38), § 6 KSchG n. marg.15.

42 Cfr. Langer (nota 38), § 6 KSchG n. marg. 6a.

43 Langer (nota 38), § 6 KSchG n. marg.7.