Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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Questo disciplinamento è certamente adeguato nel diritto delle assicurazioni, poiché impedisce che un assicurato perda la sua copertura assicurativa, ciò che potrebbe causargli un grave pregiudizio.

Esistono del resto numerose disposizioni che interessano il rinnovo tacito dei rapporti contrattuali senza clausola espressa nel contratto:

 Nel diritto della locazione:

Art. 266 CO27 Spirare del tempo previsto

1

La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto. 2

In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

 Un disciplinamento simile è contemplato nel diritto dell’affitto (art. 295 CO):

I. Spirare del tempo previsto

1

L’affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

2

In caso di riconduzione tacita, l’affitto s’intende rinnovato d’anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

In questo caso il proseguimento dei rapporti contrattuali dipende non solo dall’accordo tacito ma dal continuo utilizzo dell’oggetto preso in affitto o in locazione. In questo modo le parti dichiarano implicitamente la loro intenzione di mantenere il rapporto contrattuale. Il rinnovo di quest’ultimo non si fonda su una dichiarazione fittizia ma su una presunzione confutabile basata su un comportamento specifico28.

 Anche il diritto del lavoro prevede un disciplinamento di questo tipo:

Art. 334 cpv. 2 CO

Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

Anche in questo caso non vi è dichiarazione fittizia; il criterio è una presunzione confutabile basata su un determinato comportamento. Fornendo ancora una prestazione di lavoro, per l’una, e continuando ad accettarla, per l’altra, le parti testimoniano la volontà di vedere proseguire il rapporto contrattuale.

27 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220)

28 Rusch/Maissen (nota 3), pag. 96; Maissen (nota 8), n. marg. 70 segg.