Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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4 Il nuovo disciplinamento proposto
4.1 Osservazioni generali
Sia la Commissione che la sottocommissione hanno esaminato diverse opzioni per concretizzare l’iniziativa parlamentare. Conformemente al mandato dell’iniziativa parlamentare, la soluzione proposta si ispira fortemente al diritto francese: se un contratto concluso con un consumatore contiene nelle CG una clausola di rinnovo, prima che scada il termine per dichiararne la risoluzione l’altra parte è tenuta a informare il consumatore del suo diritto di risoluzione e delle modalità da osservare. Se non lo fa o se l’informazione non rispetta le prescrizioni legali, il consumatore può recedere immediatamente dal contratto in ogni momento dopo la durata convenuta. La Commissione ritiene che le esigenze in materia di informazione dei consumatori siano rispettate se l’avviso viene trasmesso una sola volta, anteriormente alla prima proroga del contratto.
Il nuovo disciplinamento è di natura vincolante; non è dunque possibile derogarvi mediante una clausola contrattuale. Emana direttamente dallo scopo della norma. È parimenti proibito ostacolare in modo sproporzionato l’esercizio dei diritti del consumatore, ad esempio convenendo spese di recesso.
4.2 Campo d’applicazione del nuovo disciplinamento
4.2.1 Principio: un ampio campo d’applicazione
La Commissione propone un disciplinamento applicabile a tutti i tipi di contratto (e non unicamente ai contratti di servizi come suggerito nell’iniziativa parlamentare). Il termine impiegato nell’iniziativa, «contratto di servizi», non ha una definizione legale e la sua esatta portata non è chiara. Si tratta inoltre di un termine troppo restrittivo: alcuni tipi di contratto che spesso contengono clausole di rinnovo tacito (abbonamenti a riviste, alcuni tipi di contratto con centri di fitness, ecc.) non vi sarebbero inclusi.
Escludere i contratti di locazione, come proposto nella motivazione dell’iniziativa, non sembra appropriato. I contratti di locazione sono generalmente di durata illimitata. Nei rari casi in cui il contratto di locazione è concluso per una durata limitata con rinnovo tacito ci si può ragionevolmente attendere che il locatore si ricordi per tempo di informare il locatario della possibilità di recedere dal contratto. Escludere i contratti di locazione causerebbe nuovi problemi di delimitazione: l’esclusione dei contratti di cessione in uso dal campo d’applicazione del § 309 n. 9 del Codice civile tedesco ha fatto sì che in Germania i contratti più usuali conclusi con i centri di fitness sfuggissero al disciplinamento. La cosa più semplice, per evitare al meglio