Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 21 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul traffico pesante

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trebbero essere aggiunti agli altri pagamenti. Tuttavia, il numero delle diffide sinora emesse è decisivo ai fini della valutazione e il dato non è disponibile per il controllo dei veicoli a motore. Il fatto che gli emolumenti per le diffide siano interpretati come una forma di multa è frutto di una percezione individuale e soggettiva dei clienti che, a loro volta, riscuotono tasse di diffida e sono disposti, nei confronti delle società private (telefoniche ecc.), a pagarle senza lamentarsi.

GR è del parere che i minori ricavi dovuti alla rinuncia a riscuotere gli emolumenti per le diffide siano sì un fatto negativo, tuttavia è comprensibile che gli emolumenti per le diffide attualmente riscosse dall’AFD solo in rapporto con la TTPCP debbano essere abbandonati. Dopo tutto, ciò consente di eliminare un importante punto di conflitto con i clienti e il lavoro dell’AFD ne risulta notevolmente alleviato.

SZ constata che la decisione di abolire gli emolumenti per le diffide per la TTPCP con la conseguente diminuzione dei ricavi pari a circa 0,8 milioni di franchi non è compresa. Le prestazioni fornite dallo Stato devono essere puntualmente pagate nell’ottica del principio di causalità e di quello di esecuzione. Un ritardo nei pagamenti provoca all’Amministrazione un aumento degli oneri, che deve dunque essere indennizzato dal committente. Vi è inoltre il rischio che un ulteriore allentamento della politica riguardante gli emolumenti per la diffida possa deteriorare la morale dei pagamenti dei clienti dell’AFD. La giustificazione che

l’abolizione dei suddetti emolumenti comporterebbe una riduzione trascurabile delle entrate è esposta in modo chiaro in rapporto alle entrate complessive della TTPCP, tuttavia non può essere utilizzata per spiegare l’aumento degli oneri in caso di ritardo nei pagamenti da ribaltare sullo Stato. Parimenti, non può essere fatto valere neppure l’argomento dei conflitti con i clienti risultanti dagli emolumenti per le diffide. La relazione con i clienti è una componente importante nella riscossione di ogni imposta, ma non può essere utilizzata come spunto per spostare gli oneri sul settore pubblico. La riscossione degli emolumenti per le diffide deve essere mantenuta nel caso della TTPCP ed estesa a tutta l’attività doganale in un’ottica di equiparazione. UR aggiunge che gli emolumenti per le diffide sono consoni al principio di causalità; l’emissione di una diffida comporta un dispendio che deve essere indennizzato. Non si deve dunque rinunciare indiscriminatamente a riscuotere tali emolumenti.

VD presuppone che ciò potrebbe agevolare la riscossione e l’incasso della TTPCP nonché le decisioni riguardanti il ritiro della targa in seguito al mancato pagamento della TTPCP, nel senso che il cliente si sentirebbe in una posizione migliore.

Il PSS fa notare che, anche se la TTPCP è l’unica tassa riscossa dall’AFD alla quale si applicano emolumenti per le diffide, questi non devono essere aboliti come proposto. Le fatture devono essere pagate puntualmente e i chilometri percorsi dichiarati nel rispetto delle scadenze.

es afferma che la modifica è giudicata molto favorevolmente, in quanto non riduce il dispendio soltanto per le imprese, ma anche per l’AFD, e impedisce costose procedure inutili, ad esempio l’accumularsi di fatture per gli emolumenti.

USAM è propensa all’abolizione degli emolumenti, tanto più che provocano un dispendio e un aumento degli oneri all’AFD, ma anche ai trasportatori.

Secondo ATA è importante che le fatture siano pagate entro il termine prescritto.

ASTAG prende atto che le imprese svizzere di trasporti non subirebbero un aumento dei costi che, addirittura, diminuirebbero leggermente.

UTP fa notare che la diminuzione delle entrate derivanti dagli emolumenti per le diffide induce a chiedersi dove verranno meno le risorse. Una diminuzione delle entrate della TTPCP pari a 760 000 franchi per il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria non può essere ritenuta marginale. Vi è dunque il rischio di un sistema di incentivi sbagliato, che indebolisce la competitività del traffico merci transalpino su rotaia. Di conseguenza l’emolumento deve essere mantenuto.