Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 21 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul traffico pesante

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1 Compendio

1.1 Situazione iniziale

L’articolo 85 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1 attribuisce alla Confederazione la competenza di introdurre, tramite legge, una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo. Con tale tassa vengono messi a carico del traffico pesante i costi che esso causa alla collettività e che non sono già coperti con altre prestazioni o tasse. A tal fine la Confederazione ha emanato la legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante (LTTP) e la relativa ordinanza del 6 marzo 20003 sul traffico pesante (OTTP). La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) viene concretamente riscossa dal 1° gennaio 2001. La tassa è riscossa sui veicoli svizzeri ed esteri per il trasporto di persone e merci di peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che circolano sull’intera rete stradale.

1.2 Contenuto del progetto

La tassa è stata riscossa praticamente senza problemi sin dalla sua introduzione, tuttavia è emersa l’esigenza di apportare miglioramenti in alcuni ambiti. È stata dunque introdotta una serie di modifiche già con effetto al 1° aprile 2008 e al 1° marzo 2016.

Il presente progetto di revisione intende inserire nell’OTTP le disposizioni concernenti un servizio di rilevazione interoperabile («Servizio europeo di telepedaggio», SET; in inglese «European Electronic Toll System», EETS). Ciò faciliterà la riscossione della tassa sui veicoli esteri. Ai trasportatori esteri sarà consentito, nel quadro del SET, di incaricare fornitori di servizi di rilevazione (fornitori del SET) di mettere loro a disposizione gli apparecchi interoperabili necessari per rilevare e dichiarare la TTPCP e di adempiere gli obblighi di pagamento. Si tratta in particolare delle seguenti aggiunte:

- le condizioni alle quali la persona assoggettata al pagamento della tassa può incaricare un fornitore del SET;

- le condizioni per l’autorizzazione dei fornitori del SET e gli obblighi correlati

all’autorizzazione;

- gli obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa in caso di incarico affidato a un fornitore del SET;

- le modalità per la tassazione e il calcolo della tassa in caso di incarico affidato a un fornitore del SET;

- dichiarazione del peso del rimorchio o del semirimorchio in caso di ricorso al servizio di riscossione interoperabile (SET);

- inserimento dei fornitori del SET e dei fornitori di carte-carburante nell’ordinanza del 23 agosto 20174 sul trattamento dei dati nell’AFD.

La revisione si prefigge inoltre di stralciare alcune disposizioni dell’OTTP che non sono mai state applicate e uniformare determinati processi al fine di applicare le necessarie modifiche. In sostanza si tratta dei seguenti aspetti:

- i dispositivi d’identificazione elettronici che, in caso di esenzione dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione, non vengono più consegnati;

- la fatturazione degli apparecchi di rilevazione che sono di proprietà

dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD);

1RS 101

2 RS 641.81

3 RS 641.811

4 RS 631.061