Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine

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6Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d’esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

7Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

8Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.

La normativa può essere attuata in modo compatibile con l’ALC e la Convenzione AELS, il che corrisponde anche alla volontà dichiarata del legislatore. Ristabilisce quindi la certezza giuridica nei rapporti con l’UE e gli Stati membri dell’AELS. Ma, poiché rinuncia a tetti massimi e contingenti per i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS, non attua integralmente l’articolo 121a Cost.

Oltre alle misure a favore delle persone in cerca d’impiego, la modifica di legge prevede anche miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione (soprattutto scadenza del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria) e regole relative allo scambio, tra le autorità svizzere, di dati concernenti il versamento di prestazioni complementari (cfr. art. 61a e 97 cpv. 3 lett. f e cpv. 4 P-LStr).

Al fine di promuovere il potenziale di forza lavoro presente in Svizzera, un’altra modifica della legge sugli stranieri (Integrazione; 13.030)15, anch’essa decisa dalle Camere federali il 16 dicembre 2016, prevede agevolazioni per l’attività lucrativa delle persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati (abolizione del contributo speciale sul reddito e sostituzione dell’obbligo d’autorizzazione con una semplice procedura di notifica). Anche queste misure servono ad attuare l’articolo 121a Cost.

5.1.3 Adeguamento dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Secondo la Costituzione federale, i trattati internazionali contrari all’articolo 121a Cost. devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo, ossia entro il 9 febbraio 2017 (art. 197 n. 11 cpv. 1 Cost.). Le disposizioni costituzionali non si pronunciano tuttavia in merito alle conseguenze di un eventuale

15 FF 2016 7937