Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine

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7.2.2 Commento alla variante 1

Adeguamento dell’articolo 121a capoverso 4 Cost.

Mantenendo invariati i capoversi 1-3 e riformulando il capoverso 4, da una parte è mantenuto l’incarico di regolare autonomamente l’immigrazione mediante tetti massimi e contingenti (art. 121a cpv. 1–3 Cost.) e, dall’altra, si sancisce che nella regolazione occorre tenere conto dei trattati internazionali di ampia portata per la posizione della Svizzera in Europa. Di tali trattati fanno parte, in particolare, gli accordi sulla libera circolazione con l’UE e l’AELS, l’Accordo quadro tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché le convenzioni dell’ONU quali la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

Il tenore attuale del capoverso 4, secondo cui non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a Cost., è sostituito dalla suddetta riformulazione. Con questa nuova disposizione, secondo cui nel regolare l’immigrazione si tiene conto dei trattati internazionali di ampia portata per la posizione della Svizzera in Europa, la Costituzione federale rispecchierebbe l’attuazione dell’articolo 121a conforme all’ALC decisa dall’Assemblea federale. Questa variante tiene inoltre conto del fatto che alle urne il Popolo ha più volte confermato la via bilaterale.

Infine, la variante 1 costituisce una base per salvaguardare e sviluppare trattati internazionali nel settore della regolazione dell’immigrazione di ampia portata per la posizione della Svizzera in Europa.

Abrogazione dell’articolo 121a capoverso 5 Cost.

Secondo il vigente articolo 121a Cost. capoverso 5, la legge disciplina i particolari dell’attuazione. Ciò vale tuttavia per tutte le disposizioni costituzionali non direttamente applicabili. Dato che il legislatore è tenuto a emanare le disposizioni d’esecuzione anche in assenza di un incarico esplicito nel testo costituzionale, il capoverso 5 non ha un valore a sé stante e può pertanto essere abrogato.

Abrogazione dell’articolo 197 numero 11 Cost.

L’articolo 197 numero 11 è la disposizione transitoria dell’articolo 121a Cost. Grazie all’attuazione conforme all’ALC decisa dall’Assemblea federale e alla riserva dell’articolo 121a capoverso 4 Cost. prevista dalla variante 1, decade l’obbligo di rinegoziare e adeguare i trattati internazionali contrari all’articolo sulla regolazione dell’immigrazione (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2, se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a Cost. non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo, il Consiglio federale deve emanare provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza. Questo termine va abrogato poiché la legislazione d’attuazione è già stata emanata, su riserva di un eventuale referendum, e al momento si stanno elaborando le pertinenti disposizioni d’esecuzione.

L’articolo 197 numero 11 va abrogato in concomitanza con la modifica dell’articolo 121a capoverso 4 Cost.