Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine
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3.1.1 Tenore delle disposizioni costituzionali
Le disposizioni costituzionali che l’iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d’immigrazione» chiede di abrogare hanno il seguente tenore:
Art. 121a Cost. Regolazione dell’immigrazione
1La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.
2Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
3I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
4Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
5La legge disciplina i particolari.
Art. 197 n. 11 Cost. Disposizione transitoria dell’art. 121a
(Regolazione dell’immigrazione)
1I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.