Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine

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3.1.1 Tenore delle disposizioni costituzionali

Le disposizioni costituzionali che l’iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d’immigrazione» chiede di abrogare hanno il seguente tenore:

Art. 121a Cost. Regolazione dell’immigrazione

1La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

2Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

3I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

4Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 11 Cost. Disposizione transitoria dell’art. 121a

(Regolazione dell’immigrazione)

1I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

2Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

3.1.2 Contenuto delle disposizioni costituzionali

Gli articoli 121a e 197 numero 11 Cost. sanciscono in sostanza che la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione di stranieri e la limita per mezzo di tetti massimi e contingenti. Da questi articoli risultano i due incarichi seguenti:

1. Legislazione: a. occorre introdurre un nuovo sistema d’ammissione per tutti gli stranieri che immigrano in Svizzera che preveda in particolare tetti massimi e contingenti annuali. I tetti massimi e i contingenti per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali