Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine

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7.3 Variante 2

7.3.1 Tenore

La variante 2 della modifica costituzionale proposta dal Consiglio federale ha il seguente tenore:

Art. 197 n. 11 Cost. Disposizione transitoria dell’art. 121a

(Regolazione dell’immigrazione)

Abrogato

7.3.2 Commento alla variante 2

La seconda variante prevede soltanto l’abrogazione della disposizione transitoria dell’articolo 121a Cost. (art. 197 n. 11 Cost.) e lascia invariato l’articolo stesso. Propone pertanto di rinunciare ai termini per l’attuazione, pur mantenendo invariato l’incarico di intraprendere ulteriori passi d’attuazione dell’articolo 121a Cost. qualora la situazione inerente all’ALC dovesse cambiare. Questa variante non mette in questione l’attuazione dell’articolo 121a decisa dall’Assemblea federale.

7.4 Valutazione delle varianti

Sia nella procedura di consultazione sull’attuazione dell’articolo 121a Cost. che nel dibattito parlamentare è emerso che la salvaguardia degli accordi bilaterali con l’UE è una richiesta espressa da più parti. Pertanto entrambe le varianti mirano a preservare gli accordi bilaterali con l’UE e l’AELS, pur mantenendo nel contempo l’incarico di regolare l’immigrazione (art. 121a cpv. 1 Cost.).

Secondo la variante 1, nel regolare l’immigrazione occorre tenere conto dei trattati internazionali di ampia portata per la posizione della Svizzera in Europa. Non è pertanto più necessario adeguare l’ALC.

Per contro, la variante 2 prevede l’incarico di intraprendere, per quanto possibile, ulteriori passi tesi ad attuare l’articolo 121a Cost. Ciò presuppone tuttavia che vi sia la possibilità di adeguare l’ALC. Visti i contatti e le consultazioni avvenuti finora, è improbabile che in un prossimo futuro siano possibili rinegoziazioni formali con l’UE. Fintanto che l’ALC non sarà adeguato, la variante 2 quindi non elimina il conflitto tra la Costituzione, l’attuazione da parte del Parlamento e l’ALC. Inoltre, con questa variante non potranno essere in futuro conclusi trattati internazionali contrari all’articolo costituzionale sull’immigrazione (art. 121a Abs. 4 Cost.). Quindi, nel caso di una futura estensione dell’UE, occorrerebbe esaminare se il pertinente protocollo di estensione sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 121a capoversi 1–3 Cost.

Se nella votazione il Popolo e i Cantoni respingeranno sia l’iniziativa sia, a prescindere dalla variante proposta, il controprogetto diretto, continuerà a non esservi un