Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine
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5.1.2 Adeguamento della legge sugli stranieri
Il 4 marzo 2016 Consiglio federale ha adottato il messaggio sull’attuazione dell’articolo 121a Cost.12. Il disegno di legge prevedeva una clausola di salvaguardia unilaterale che, qualora non fosse stato possibile raggiungere in tempo un accordo sull’adeguamento dell’ALC, avrebbe consentito l’introduzione di tetti massimi e contingenti per i cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. Questa soluzione avrebbe permesso di attuare la disposizione costituzionale, ma l’applicazione della clausola di salvaguardia unilaterale sarebbe stata contraria alle condizioni di ammissione previste dall’ALC e dalla Convenzione AELS, con la conseguente incertezza giuridica.
Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato una modifica della legge sugli stranieri tesa ad attuare l’articolo 121a Cost. (termine di referendum 7 aprile 201713). Tale modifica non corrisponde al disegno di legge del Consiglio federale poiché rinuncia in particolare a tetti massimi e contingenti per l’ammissione di persone provenienti dagli Stati dell’UE e dell’AELS.
La normativa decisa dalle Camere federali comprende in particolare una serie di misure per le persone in cerca d’impiego e ha il seguente tenore:
Art. 21a Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego14
1Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.
2Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.
3Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.
4Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.
5I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
12 FF 2016 2621
13 FF 2016 7955
14 FF 2016 7955