Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/5: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2 Valutazione dell’iniziativa

Il Consiglio federale condivide l’obiettivo dell’iniziativa di mantenere l’ALC e gli accordi bilaterali con l’UE. Essi sono di fondamentale importanza per l’economia svizzera. Il Popolo svizzero ha inoltre più volte confermato la via bilaterale16.

A causa della cosiddetta clausola ghigliottina (art. 25 cpv. 4 ALC), in caso di denuncia dell’ALC tutti gli accordi bilaterali I contemplati da questa clausola cessano automaticamente di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica della denuncia. Insieme all’ALC cesserebbero quindi di essere applicati anche gli accordi sugli appalti pubblici, sugli ostacoli tecnici al commercio, sull’agricoltura, sul trasporto aereo e sui trasporti terrestri. Inoltre, in caso di denuncia dell’ALC, verrebbe a cadere anche l’accordo sull’associazione della Svizzera al programma quadro di ricerca Orizzonte 2020.

Oltre agli accordi direttamente contemplati dalla «clausola ghigliottina» vi è la possibilità che l’UE metta in questione anche altri accordi con la Svizzera che ritiene connessi all’ALC, ad esempio gli accordi di associazione a Schengen e Dublino (AAS e AAD). Pur non essendo legati formalmente all’ALC (nessuna «clausola ghigliottina»), l’esistenza di un accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE aveva costituito per l’UE la base per l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen. A causa dello stretto legame tra l’AAS e l’AAD, la denuncia del primo porterebbe anche alla denuncia del secondo (art. 14 DAA).

Anche se è al momento difficile valutare in modo preciso le ripercussioni della denuncia dell’ALC e della cessazione automatica degli accordi bilaterali I come pure di eventuali altri accordi tra la Svizzera e l’UE, le conseguenze per l’economia svizzera potrebbero essere gravi. Per un’economia piccola e aperta come quella Svizzera l’accesso ai mercati stranieri è di vitale importanza. Circa il 60 per cento delle esportazioni svizzere è destinato all’UE, mentre l’80 per cento delle importazioni proviene dall’UE. Grazie agli accordi bilaterali, la Svizzera ha ampiamente accesso al mercato interno dell’UE con i suoi 500 milioni di consumatori. L’UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i partner commerciali più importanti per la Svizzera17.

16 21 mag. 2000, accettazione del decreto federale dell’8 ott. 1999 che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell’energia atomica dall’altra;

5 giu. 2005, accettazione del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino;

25 set. 2005, accettazione del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea;

26 nov. 2006, accettazione della legge federale del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

08 feb. 2009, accettazione del decreto federale del 13 giu. 2006 che approva il rinnovo dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

17 FF 2013 275, Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa»; n. 4.2.1, 4.2.2 e 4.3.1.