Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.3 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete.

1.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 932/201216.

2 Esigenze per la commercializzazione

Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/201217 è inferiore a 42.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e

i relativi metodi di misurazione e di calcolo nell’allegato II del regolamento (UE) n. 932/201218.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica secondo i metodi

descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III tabella 1 del regolamento (UE) n. 932/2012.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 392/201219. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

16 Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1.

17 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

18 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

19 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.