Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.15 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell’ac-

qua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri.

1.2 Sono esclusi gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui all’articolo 1 capoverso 2 del regolamento (UE) n.

814/201365.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 814/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli scaldacqua di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato

II del regolamento (UE) n. 814/201366.

2.2 Dal 26 settembre 2018 gli scaldacqua devono soddisfare le esigenze dell’allegato II numeri 1.1 lettera c e 1.5 del regolamento

(UE) n. 814/2013.

2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati soltanto se

le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/201367.

2.4 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati

soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 814/2013.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda rilevanti sotto il profilo del consumo di energia

figurano nel numero 1 e i relativi metodi di misurazione e di calcolo negli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/201368.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio secondo i metodi descritti al numero

3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato V tabella 7 del regolamento (UE) n. 814/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/201369 si applica quanto segue:

a. l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013;

c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato X del regolamento delegato (UE)

n. 812/2013.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere com-

mercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018.

5.2 Gli scaldacqua che non soddisfano le esigenze valide dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a partire

da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019.

5.3 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4

lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

65 Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, versione della GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162.

66 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

67 Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

68 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

69 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.3 lett. a.