Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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Allegato 1.16 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscal-
damento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi di riscaldamento e i generatori di calore di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.
813/201370.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 813/2013.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 possono essere
commercializzati se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 813/201371.
2.2 Dal 26 settembre 2018 si devono soddisfare le esigenze dell’allegato II numero 4 del regolamento (UE) n. 813/2013.
3 Procedura d’omologazione energetica
3.1 Le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti rilevanti sotto il
profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi metodi di misurazione e di calcolo negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/201372.
3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati
secondo il numero 3.1.
3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio secondo i metodi descritti al numero
3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 813/2013.
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 811/201373 si applica quanto segue:
a. l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché IV–VII e IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b. per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
c. le indicazioni di cui all’allegato II numero 5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/201374 devono essere impresse in maniera indelebile sull’apparecchio per il riscaldamento.
5 Disposizioni transitorie
5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide
non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018.
5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide
dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019.
5.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze di eti-
chettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.
70 Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136.
71 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
72 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
73 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
74 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.