Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.17 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ventilazione

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle unità di ventilazione.

1.2 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1253/201475.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 1253/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui

all’allegato II del regolamento (UE) n. 1253/201476.

2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui

all’allegato III del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche delle unità di ventilazione rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi

metodi di misurazione e di calcolo negli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/201477.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1 nonché le informazioni secondo gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un’unità di ventilazione secondo i metodi descritti al

numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato IV tabella 1 del regolamento (UE)

n. 1253/2014.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/201478. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le unità di ventilazione residenziali che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono

essere cedute fino al 30 giugno 2018.

5.2 Le unità di ventilazione non residenziali che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate.

Possono essere cedute fino al 30 giugno 2018.

75 Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8.

76 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

77 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

78 Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.