Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Allegato 1.14 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica a:
a. le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;
b. le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;
c. i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.
1.2 Sono esclusi:
a. gli armadi refrigerati di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a–o del regolamento (UE) n. 2015/109561;
b. le unità di condensazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c del regolamento (UE) n. 2015/1095;
c. i chiller di processo di cui all’articolo 1 paragrafo 3 lettere a–d del regolamento (UE) n. 2015/1095.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1095.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 del regolamento
(UE) n. 2015/109562.
2.2 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b e c devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4
lettera c del regolamento (UE) n. 2015/1095.
2.3 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera
d del regolamento (UE) n. 2015/1095.
3 Procedura d’omologazione energetica
3.1 Le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi metodi di
misurazione e di calcolo negli allegati II–VIII del regolamento (UE) n. 2015/109563.
3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati
secondo il numero 3.1.
3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio secondo i metodi descritti al numero
3.1. I valori misurati devono soddisfare le esigenze di cui al numero 2 degli allegati IX, X o XI del regolamento (UE)
n. 2015/1095.
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli
allegati II–VI del regolamento delegato (UE) n. 2015/109464. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1094.
4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1094.
5 Disposizioni transitorie
5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al
31 dicembre 2018.
5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2018 non possono più essere commercializzati a partire da
questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2018.
5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2019 non possono più essere commercializzati o ceduti a
partire da questa data.
5.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a
partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.
61 Regolamento (UE) n. 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19.
62 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
63 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
64 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2.