Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 2.10 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di

trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali.

1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014120.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 I trasformatori di potenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del

regolamento (UE) n. 548/2014121.

2.2 Dal 1° luglio 2021 si devono soddisfare le esigenze della seconda fase di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche dei trasformatori di potenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi

metodi di misurazione e di calcolo negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014122.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un trasformatore di potenza secondo i metodi descritti

all’allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014.

4 Indicazione del consumo di energia

Il grado di rendimento, l’indice di efficienza energetica e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014123.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I trasformatori di potenza che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 non possono essere commercializzati né ceduti. 5.2 Sono eccettuati dal numero 5.1 i trasformatori di potenza di cui all’allegato I numeri 1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE)

n. 548/2014124 ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015.

5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a

partire da questa data.

120 Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014 , recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, versione della GU L 152 del 22.05.2014, pag. 1.

121 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

122 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

123 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

124 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.