Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 3.1 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade e apparecchi di illuminazione

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica a:

a. lampade a incandescenza;

b. lampade fluorescenti compatte;

c. lampade a scarica ad alta intensità;

d. lampade e moduli LED;

e. apparecchi di illuminazione commercializzati a utenti finali per l’utilizzo con le lampade di cui alle lettere a–d.

1.2 Sono esclusi lampade e moduli LED di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 874/2012125.

2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

2.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012126. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.2 Chiunque commercializza o cede lampade di cui al numero 1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sull’imballag-

gio del prodotto.

2.3 Chiunque commercializza o cede apparecchi di illuminazione con lampade che possono essere sostituite dagli utenti finali deve

provvedere affinché l’etichettaEnergia di queste lampade figuri sulla parte interna o esterna dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione.

2.4 Per l’indicazione della classe di efficienza degli apparecchi di illuminazione, come alternativa alla rappresentazione dell’eti-

chettaEnergia nei documenti di vendita e nelle pubblicità, vale la seguente particolarità:

a. per gli apparecchi di illuminazione venduti con una fonte di luce separata deve essere dichiarata soltanto la classe di efficienza energetica della fonte di luce, anche se nell’apparecchio di illuminazione sono installate anche fonti di luce non sostituibili;

b. per gli apparecchi di illuminazione venduti senza una fonte di luce separata e senza o solo con fonti di luce incorporate, si deve indicare la classe di efficienza più elevata e quella più bassa, separate da un trattino.

2.5 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

125 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

126 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.