Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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Allegato 4.1 (art. 10, 11 e 12)
Indicazioni del consumo di energia e dell’etichettatura di veicoli
1 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni
1.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o esposizioni deve apporvi l’etichettaEnergia.
1.2 L’etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve
essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.
1.3 Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.
1.4 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:
a. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun’altra maniera;
b. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base;
c. l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipendentemente dall’impostazione dello schermo.
1.5 Durante i giorni di esposizione non aperti al pubblico non vige l’obbligo di etichettatura.
1.6 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’Ufficio federale
dell’energia (UFE) per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.
1.7 Gli elenchi di cui all’articolo 12 capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma
stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all’UFE.
1.8 Contenuto dell’etichettaEnergia
1.8.1 L’etichettaEnergia contiene le seguenti indicazioni:
a. marca e tipo dell’automobile;
b. tipo di vettore energetico necessario;
c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
d. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV;
e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE128 o secondo il regolamento (CE) n. 715/2007129;
f. consumo energetico di cui al numero 6.1;
g. emissioni di CO2 di cui al numero 6.2;
h. classificazione dell’automobile nella categoria di efficienza energetica di cui al numero 6.3;
i. emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità;
j. durata di validità dell’etichettaEnergia;
k. numero di approvazione del tipo, se disponibile.
1.8.2 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 1.8.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un’altra
maniera, si può optare per la variante semplificata dell’etichettaEnergia di cui al numero 8.2.
1.8.3 Se esiste un’approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica svizzera secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 19 giugno
1995130 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), per allestire l’etichettaEnergia devono essere impiegati i dati contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica.
1.8.4 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera o se, nel caso dei motori policarburante, non
sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull’etichettaEnergia devono essere ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE131.
1.8.5 Se non esiste neppure un certificato di conformità, i dati devono essere forniti dai servizi d’esame competenti secondo l’appen-
dice 2 OATV.
1.8.6 Se per un’automobile non esistono ancora né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un
certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I valori provvisori devono essere indicati come tali e devono essere sostituiti immediatamente con i valori definitivi, non appena questi sono disponibili.
1.9 Forma dell’etichettaEnergia
1.9.1 In forma stampata l’etichettaEnergia deve essere rappresentata nelle seguenti dimensioni:
128 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.
129 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
130 RS 741.511
131 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/758, GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.