Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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munizioni pirotecniche o trasformate in armi da saluto o acustiche permangono nella loro categoria originaria (A9, B8 e C5). Tale prescrizione è già attuata nel diritto svizzero. Quest’ultimo statuisce infatti che ogni oggetto che possa essere modificato in un’arma da fuoco è considerato un’arma da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). Inoltre, sancisce che le armi da fuoco, comprese quelle che sono state modificate o disattivate, permangono nella loro categoria originaria. Tale disposizione non si applica alle armi da fuoco che sono state modificate in un’arma da fuoco di categoria superiore. In tal caso, le armi sono infatti soggette alle disposizioni valide per la categoria superiore cui sono ora assegnate (cfr. commenti all’art. 19 LArm).
- Disattivazione di armi da fuoco: le prescrizioni in materia di disattivazione contenute nella direttiva UE sulle armi modificata
(art. 10 ter) non sono trasposte in quanto sono applicabili soltanto agli Stati che contemplano l’istituto della disattivazione. Il diritto svizzero vigente non prevede per contro alcuna procedura di disattivazione e non conferisce pertanto alle armi da fuoco disattivate alcuno status privilegiato nell’ambito del diritto in materia di armi: anche le armi rese inutilizzabili sono trattate, a prescindere dalla procedura secondo cui sono state disattivate, a pieno titolo come armi da fuoco, ragion per cui permangono nella categoria di armi applicabile. Ne consegue che il diritto svizzero disciplina la materia in modo più rigoroso rispetto alla direttiva, la quale conferisce alle armi da fuoco disattivate delle categorie A e B uno status privilegiato, classificandole come armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6). Tale divergenza resta tuttavia ammissibile, visto che, come statuito dall’articolo 3 della direttiva, gli Stati sono autorizzati ad adottare disposizioni più rigorose rispetto a quelle minime fissate dalla stessa direttiva.
- Riesame periodico delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione (categorie A e B): la direttiva prescrive che le autoriz-
zazioni già rilasciate per le armi delle categorie A e B siano riesaminate periodicamente e che, se del caso, debbano essere revocate e le armi in questione ritirate. Il diritto svizzero contempla già tali disposizioni, il che rende superfluo un apposito disciplinamento nella legge sulle armi. Orbene, in Svizzera non è prevista una revoca formale delle autorizzazioni, in quanto queste ultime sono rilasciate soltanto ai fini dell’acquisto di un’arma da fuoco e non del loro possesso23. Tuttavia, in tale contesto a essere determinante non è tanto la natura formale della procedura di autorizzazione quanto il fatto che l’arma da fuoco possa essere o venga sequestrata laddove le condizioni per l’autorizzazione non siano più soddisfatte. Lo scopo precipuo del riesame periodico è infatti quello di evitare che una persona resti in possesso di un’arma nonostante siano sopraggiunti motivi di impedimento e la sicurezza non possa essere pertanto più garantita. L’articolo 31 LArm tiene pienamente conto di questo aspetto. In virtù di tale disposizione, le autorità competenti sono autorizzate a sequestrare un’arma da fuoco a una persona qualora sopravvenga un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm.24 Non appare inoltre opportuno stabilire anche per la Svizzera un esame periodico da ripetere a intervalli non superiori a 5 anni, visto che le autorità cantonali competenti, in presenza di elementi concreti, eseguono già, nel quadro di un sistema di monitoraggio su base continua, le verifiche necessarie e che, come illustrato in precedenza, tale procedura è contemplata in modo esplicito dalla stessa direttiva25. La Confederazione può partire dal presupposto che le autorità cantonali competenti in materia di armi siano talmente interconnesse tra loro da disporre delle informazioni di polizia rilevanti in possesso dei Cantoni. In tale contesto è di fondamentale importanza che, con l’entrata in vigore della revisione totale della legge sul casellario giudiziale (LCaGi26, prevista per il 2020), a tali autorità cantonali possano essere comunicate le sentenze penali e i procedimenti penali pendenti che concernono persone in possesso di armi nel Cantone di domicilio in questione (art. 63 LCaGi).
- Custodia sicura di armi da fuoco e munizioni: l’articolo 26 LArm statuisce già che le armi e le munizioni debbano essere
custodite con diligenza e non debbano essere accessibili a terzi non autorizzati. L’articolo 28 LArm stabilisce inoltre che durante il trasporto di armi da fuoco le armi e le munizioni debbano essere tenute separate. Il concetto di sicurezza, specificato all’articolo 5 bis della direttiva UE sulle armi modificata, trova pertanto sufficiente riscontro a livello legislativo.
- Regole per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza: le prescrizioni in materia previste dalla direttiva (con-
trollo da parte di un armaiolo, di un intermediario o di un’autorità pubblica dell’identità dell’acquirente e, ove richiesto, dell’autorizzazione al più tardi al momento della consegna) sono già ampiamente soddisfatte dal diritto vigente. L’articolo 8 capoverso 2 lettera a LArm in combinato disposto con l’articolo 15 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sulle armi (OArm)27 prevede infatti che alla domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi indirizzata all’autorità competente occorra allegare una copia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità. Per quanto concerne invece le autorizzazioni eccezionali rilasciate dai Cantoni (art. 5 cpv. 4 LArm) tale requisito non è precisato in modo altrettanto esplicito, sebbene risulti già ben consolidato nella prassi cantonale e si preveda di precisarlo ulteriormente nell’ordinanza sulle armi. Nel caso delle armi soggette a dichiarazione spetta all’alienante verificare l’identità dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (art. 10a cpv. 1 LArm). Nel caso in cui la persona alienante sia un commerciante di armi, i requisiti della direttiva risulteranno soddisfatti. Per contro, persiste una lacuna nell’ambito dell’acquisto di armi tra privati. In questi casi, infatti, la verifica dell’identità non è eseguita preliminarmente da un commerciante di armi o da un’autorità. Tale divergenza è tuttavia ammissibile. È infatti sufficiente sancire per legge l’obbligo per l’alienante di trasmettere, in virtù dell’obbligo di comunicazione cui è comunque soggetto, una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (cfr. commenti all’art. 11 LArm).
23 Ai sensi dell’articolo 12 LArm, il legittimo possesso scaturisce indirettamente dalla legittimità dell’acquisto, per il quale può essere necessaria un’autorizzazione (permesso d’acquisto di armi o autorizzazione eccezionale). Il diritto svizzero non prevede inoltre alcuna carta di detenzione di armi che, al pari di una licenza di circolazione, contenga informazioni sulla legittimazione al possesso delle armi ivi registrate.
24 Conformemente a questa disposizione, sussiste un motivo d’impedimento quando la persona in questione non ha ancora raggiunto l’età minima di 18 anni (lett. a), è sotto curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale (lett. b), dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stessa o terzi (lett. c) o in ragione di determinati reati risulta iscritta nel casellario giudiziale (lett. d).
25 Cfr. n. 3.3.
26 FF 2016 4315
27 Ordinanza del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541)