Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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Art. 28e

La presente disposizione disciplina le condizioni specifiche che i collezionisti e i musei sono tenuti a soddisfare (cfr. art. 28c cpv. 2 lett. c). In virtù del capoverso 1, possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per tutti i tipi di armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm. Poiché una collezione può racchiudere un numero elevato di armi da fuoco, l’aspetto della sicurezza riveste in questo ambito un’importanza fondamentale Per tale ragione, ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale i collezionisti e i musei sono chiamati a presentare all’ufficio cantonale delle armi un piano di sicurezza in cui sono illustrate le misure da essi adottate per garantire la custodia in sicurezza della collezione. L’ufficio cantonale delle armi deve in seguito verificare l’adeguatezza di tali misure. In conformità dell’articolo 26 LArm occorre in particolare garantire che le armi da fuoco non possano essere accessibili a terzi non autorizzati.

Conformemente al capoverso 2, i collezionisti e i musei devono inoltre illustrare in modo preciso lo scopo che essi perseguono con la loro collezione. Concretamente si tratta di spiegare con chiarezza il motivo per cui debbano essere acquistate determinate armi da fuoco. I collezionisti e i musei sono altresì tenuti a indicare in una lista, costantemente aggiornata, le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 che si trovano in loro possesso. Ogni nuovo acquisto di un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 dovrà essere pertanto integrato tempestivamente in tale lista. La lista intende infine fornire, in tempi rapidi e in ogni momento, agli uffici cantonali delle armi che ne abbiano fatto richiesta una panoramica delle armi da fuoco vietate in possesso di collezionisti e musei.

Art. 31

L’articolo 5 paragrafo 3 della direttiva UE sulle armi modificata statuisce che i caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente debbano essere confiscati se il possessore è sprovvisto di un’autorizzazione eccezionale (art. 6 della direttiva) o di una conferma del legittimo possesso anteriore dell’arma da fuoco vietata in questione (art. 7 par. 4 bis della direttiva). Tali disposizioni devono essere ora trasposte nel presente articolo, il quale disciplina le condizioni e le procedure relative al sequestro e alla confisca definitiva. Nel capoverso 1 viene aggiunta la lettera f che prevede il sequestro dei caricatori ad alta capacità di colpi e dell’arma da fuoco corrispondente nel caso in cui la persona in questione non sia legittimata all’acquisto o al possesso di tali oggetti, ovvero sia sprovvista dell’autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 LArm) o di una conferma ai sensi dell’articolo 42b LArm. Nel caso in cui non occorra richiedere una conferma del legittimo possesso (cfr. commenti all’articolo 42b), è sufficiente la prova che l’arma da fuoco in questione sia registrata nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) o nel libretto di servizio.

Anche il capoverso 2, che disciplina la restituzione ai legittimi proprietari di oggetti sequestrati, deve ora contemplare la possibilità del sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi.

Il capoverso 2bisprevede per i possessori di armi da fuoco vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d, che siano ancora sprovvisti della necessaria autorizzazione eccezionale o della conferma ai sensi dell’articolo 42b LArm, la possibilità di presentare una domanda di rilascio di un’autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con gli art. 28c–28e LArm). Essi dispongono a tal fine di un termine di tre mesi. In alternativa sono anche autorizzati ad alienare l’arma in questione, entro il termine di tre mesi, a una persona legittimata che sia in possesso della necessaria autorizzazione eccezionale.

Il capoverso 2terestende anche ai casi di sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi e delle armi da fuoco corrispondenti la possibilità di richiedere un’autorizzazione eccezionale o di alienare gli oggetti a una persona legittimata. Anche in questo caso è previsto un termine massimo di tre mesi.

Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale non è stata inoltrata (entro i termini previsti) o è stata respinta e l’arma da fuoco non è stata alienata a una persona legittimata, gli oggetti in questione dovranno essere confiscati definitivamente conformemente al capoverso 3 lettera c.

Art. 32a cpv. 1, 32b cpv. 2 e 32c cpv. 3bis

Conformemente all’articolo 13 paragrafo 4 della direttiva UE sulle armi modificata, lo scambio d’informazioni transfrontaliero mediante assistenza amministrativa è esteso anche ai casi in cui il rilascio di un’autorizzazione per l’acquisto di un’arma da fuoco sia rifiutato per motivi di sicurezza legati all’affidabilità della persona interessata. La direttiva stabilisce inoltre che tutti gli scambi d’informazioni debbano avvenire con mezzi elettronici. La Commissione europea deve prevedere a tal fine un apposito sistema. Le norme dettagliate che definiscono portata e modalità dello scambio d’informazioni saranno stabilite dalla Commissione europea all’interno di un atto di esecuzione, che sarà emanato con il coinvolgimento anche degli Stati Schengen. Il pertinente atto di esecuzione sarà presumibilmente adottato entro settembre 2018. Esso sarà notificato a tempo debito alla Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen da recepire.

Sebbene non siano state ancora stabilite le modalità precise secondo cui dovrà avvenire lo scambio d’informazioni e non siano stati ancora definiti i dati che dovranno essere comunicati agli altri Stati Schengen in caso di rifiuto di autorizzazioni per l’acquisto di armi da fuoco, è possibile procedere già adesso alla creazione delle necessarie basi legali.

Occorre comunque considerare che in Svizzera il numero di casi in cui tali autorizzazioni vengono rifiutate formalmente dovrebbe risultare esiguo. Le persone che non adempiono i requisiti per l’acquisto (art. 8 cpv. 2 LArm), in particolare quello relativo all’età minima di 18 anni o all’obbligo di assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, tendono consapevolmente a non presentare alcuna domanda per il rilascio di un’autorizzazione.

Il vigente diritto prevede già che le informazioni concernenti il rifiuto di autorizzazioni in Svizzera siano registrate nella piattaforma d’informazione ARMADA (banca dati DEBBWA). Questa banca dati è gestita già attualmente dall’Ufficio centrale Armi, che funge inoltre da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio d’informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 31c cpv. 2 lett. c LArm). Tuttavia, poiché in futuro nella banca dati DEBBWA saranno registrate anche le informazioni inerenti alle autorizzazioni rifiutate trasmesse alla Svizzera da altri Stati Schengen, è necessario adeguare il nome della banca dati all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm mediante l’aggiunta dell’espressione «comunicazioni provenienti dagli Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l’acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all’affidabilità della persona interessata».