Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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tanto previo rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Sono interessate da tale modifica le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, ora inserite nella categoria A6, di cui fa parte anche il fucile d’assalto ceduto in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, nella misura in cui sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi8 (ora categoria A7). Si tratta ad esempio della versione civile del fucilo d’assalto 90 (fabbricato in versione semiautomatica) laddove venga utilizzato con un tale caricatore.
L’attribuzione a una categoria diversa di cui sopra non si ripercuote tuttavia sulle armi già detenute: i detentori attuali possono farsi confermare il legittimo possesso delle armi, se all’epoca queste ultime erano state legalmente acquisite secondo le prescrizioni allora vigenti e regolarmente registrate (art. 7 par. 4 bis).
- Precisazione dei requisiti per l’acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6): la formulazione aperta finora con-
templata dalla direttiva è precisata mediante la menzione esplicita ed esaustiva dei possibili motivi che consentono di acquisire un’arma della categoria A. In futuro un’autorizzazione eccezionale sarà concessa se l’acquisizione ha lo scopo di assolvere specifici compiti di protezione9 o persegue fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici. Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corredate di condizioni specifiche, quali la dimostrazione da parte di collezionisti e musei che le armi sono custodite in modo sicuro oppure la prova da parte dei tiratori sportivi di praticare il tiro sportivo. In tale contesto la direttiva esplicita chiaramente che le armi d’ordinanza utilizzate durante il servizio militare possono essere conservate dalle persone prosciolte dai loro obblighi militari e utilizzate per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma).
Restano invece invariati i requisiti finora applicati all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi da fuoco soggette ad autorizzazione) e C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) di cui agli articoli 5, 7 e 8 paragrafo 1. Per gran parte delle armi da fuoco utilizzate per la caccia e il tiro non vi sono quindi cambiamenti in materia di acquisizione e detenzione.
- Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate: conformemente al principio tuttora applicato secondo cui la detenzione
di un’arma da fuoco è lecita finché i pertinenti requisiti in materia di acquisizione continuano a essere adempiuti, la direttiva obbliga ora esplicitamente le autorità a riesaminare periodicamente le autorizzazioni rilasciate in passato per le armi appartenenti alle categorie A e B e a ritirare le armi in questione se le condizioni di autorizzazione non sono più soddisfatte. La definizione delle modalità secondo cui effettuare tale esame rientra nel potere discrezionale degli Stati. Se il riesame non è svolto in modo continuo bensì puntuale, gli intervalli tra un esame e l’altro non devono superare i cinque anni (art. 5 par. 2, 6 par. 7 e 7 par. 4).
- Acquisizione di caricatori ad alta capacità di colpi (art. 5 par. 3): poiché la capienza del caricatore è decisiva per classificare
le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale10 secondo la legislazione sulle armi, la direttiva vincola i requisiti per l’acquisizione e la detenzione di un caricatore ad alta capacità di colpi11 all’adempimento delle condizioni di acquisizione applicabili alla corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Se la persona in questione non è titolare di un’autorizzazione eccezionale in tal senso (art. 6) o se la pregressa detenzione legale di un’arma della categoria A7 non è stata confermata (art. 7 par. 4 bis), occorre ritirare il caricatore e l’arma da fuoco in questione.
- Norme in materia di custodia delle armi da fuoco e delle munizioni (art. 5 bis): la direttiva obbliga ora gli Stati a emanare
anche norme in materia di custodia in sicurezza delle armi da fuoco e delle munizioni, limitandosi tuttavia a indicare soltanto requisiti di carattere generale (p. es. custodia separata di armi e munizioni, considerazione del numero e della pericolosità delle armi). Agli intermediari, ai musei e ai collezionisti si applicano disposizioni particolari (cfr. sopra).
- Vigilanza sul commercio di armi: in tale contesto la direttiva (art. 4 par. 3 e 4 in fine) sottopone le attività degli intermediari
alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli (riserva relativa all’autorizzazione a esercitare l’attività, obbligo di registrare e segnalare le transazioni). D’altro canto, assoggetta il commercio tramite Internet di armi da fuoco e munizioni a determinate condizioni quadro minime: per le transazioni commerciali effettuate tramite mezzi di comunicazione a distanza12 gli Stati sono ora tenuti a garantire una sufficiente trasparenza riguardo all’identità delle persone coinvolte, e in particolare dell’acquirente (art. 5 ter).
- Migliore tracciabilità delle armi da fuoco (art. 4 par. 1, 2 e 4 nonché 13 par. 4): a tal fine sono precisate tutte le norme da
rispettare in materia di marcatura (marcatura unica, chiara e permanente da apporre su tutti i componenti essenziali delle armi; marcatura apposta senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione). Considerando la durevolezza delle armi da fuoco è inoltre previsto di estendere la durata di conservazione dei dati iscritti nell’archivio (garanzia di accesso ai dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma). Infine gli Stati Schengen saranno tenuti ad ampliare lo scambio transfrontaliero d’informazioni di principio ai casi in cui un’autorizzazione è stata rifiutata per motivi di sicurezza (affidabilità della persona in questione). I dettagli (entità dello scambio d’informazioni e singole modalità), tuttavia, non sono ancora definiti e dovranno essere fissati dalla Commissione europea (in collaborazione con gli Stati Schengen) in un pertinente atto delegato.
8 Rientrano in tale categoria le armi semiautomatiche che consentono di sparare più di 21 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, o più di 11 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili, senza ricaricare. Se le pertinenti armi da fuoco sono provviste di un caricatore più piccolo, restano nella categoria B e possono essere acquisite con un permesso d’acquisto di armi conformemente alle condizioni applicate finora.
9 La direttiva indica ad esempio la sicurezza delle infrastrutture critiche o di convogli di elevato valore.
10 Se tali armi sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi, sono attribuite alla categoria A, e più precisamente alla categoria A7, altrimenti restano nella categoria B (categorie B4 e B5). Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio quelle per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (categoria A6), la capienza del pertinente caricatore non ha alcuna rilevanza.
11 È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili.
12 Per «contratto a distanza» s’intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (cfr. art. 2 punto 7 della direttiva 2011/83/UE, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).