Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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La direttiva UE sulle armi modificata sancisce i principi da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione). Tali norme si applicano tuttavia soltanto agli Stati che applicano già l’istituto della disattivazione. Ciononostante, non sussiste alcun obbligo di introdurre tale istituto nella legislazione nazionale.

3.6 Tracciabilità delle armi da fuoco

Per migliorare ulteriormente la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, la direttiva UE sulle armi modificata prevede le tre nuove misure seguenti.

- Sono precisate le norme da rispettare in materia di marcatura. Quale novità, una marcatura unica, chiara e permanente deve essere apposta anche su tutti i componenti essenziali delle armi da fuoco, senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione (art. 4 par. 1). I componenti essenziali troppo piccoli per essere provvisti di marcatura completa, vanno contrassegnati almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale (art. 4 par. 2). Queste prescrizioni si applicano alle armi da fuoco di nuova produzione o di nuova importazione. In assenza di una pertinente norma esplicita nella direttiva modificata, non è richiesta una marcatura a posteriori delle armi da fuoco già in circolazione.

- Considerando la durevolezza delle armi da fuoco, viene estesa la durata di conservazione dei dati registrati nell’archivio computerizzato relativi alle armi da fuoco e ai loro detentori. Tali informazioni devono ora essere conservate negli archivi per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco o di loro componenti essenziali. L’accesso ai dati va concesso alle autorità competenti (autorità di autorizzazione, autorità doganali) per un periodo di dieci anni e alle autorità di perseguimento penale per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi (art. 4 par. 4).

- Infine è ampliato lo scambio d’informazioni transfrontaliero. Oltre all’obbligo reciproco già vigente di informarsi sulle autorizzazioni concesse per il trasferimento definitivo di armi da fuoco verso un altro Stato Schengen e per l’acquisizione di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen, la direttiva modificata ora stabilisce che gli Stati devono scambiarsi di principio anche le informazioni relative alle autorizzazioni di acquisizione rifiutate per determinati motivi. Nel caso concreto occorre scambiarsi le informazioni se un’autorizzazione è stata rifiutata per motivi di sicurezza connessi all’affidabilità della persona in questione. L’intero scambio d’informazioni deve avvenire per via elettronica e soltanto su richiesta. I dettagli tecnici e materiali di tale scambio d’informazioni non sono ancora definiti e devono essere stabiliti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati Schengen (art. 13 par. 4 e 5). Il pertinente atto sarà notificato alla Svizzera a tempo debito quale sviluppo dell’acquis di Schengen.

4 Trasposizione nel diritto svizzero

4.1 Necessità di trasposizione e normativa proposta

Il filo conduttore della presente revisione della legge sulle armi (LArm)21 è costituito dalla necessità di trasporre in modo pragmatico le prescrizioni della direttiva UE sulle armi modificata. Ne consegue che l’attuale legislazione sarà preservata nella misura più ampia possibile e che saranno proposte soluzioni in grado di soddisfare sia i requisiti della direttiva sia le peculiarità nazionali nonché di limitare a un livello ragionevole gli oneri amministrativi.

Sulla base di tali principi, le proposte di modifica della legge sulle armi si limitano esclusivamente agli ambiti che devono essere obbligatoriamente regolamentati ai fini dell’attuazione degli standard minimi della direttiva. Ogni ulteriore modifica di carattere materiale che vada oltre tali standard e che non debba essere imperativamente trasposta non è stata considerata dalla presente revisione. Nel complesso, la necessità di adeguamenti legislativi è limitata sostanzialmente ai seguenti aspetti22:

- integrazione delle armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 nell’elenco delle armi da fuoco vietate (art. 5 LArm);

- regolamentazione delle condizioni per l’acquisto e il possesso (art. 28c–28e LArm) nonché conferma del legittimo possesso già in atto di questo tipo di armi (art. 31 cpv. 2bise 42b LArm);

- modalità di acquisto e di possesso di caricatori ad alta capacità di colpi che sono compatibili con le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 4 cpv. 2bis, 16a e 31 cpv. 1, 2, 2tere 3 LArm);

- prescrizioni in materia di contrassegno (art. 18a cpv. 1 LArm) e di modifica di armi da fuoco (art. 19 cpv. 1–3 LArm);

- introduzione di ulteriori obblighi di tenere la contabilità e di comunicazione per i commercianti di armi e gli intermediari in relazione alle transazioni da essi effettuate (art. 21 cpv. 1, 1bise 1terLArm); e

- creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio d’informazioni transfrontaliero (art. 32a cpv. 1, 32b cpv. 2 e 5 nonché 32c cpv. 3bisLArm).

Per quanto attiene ai restanti ambiti normativi disciplinati dalla nuova direttiva UE sulle armi, non è invece necessario modificare le disposizioni della legge sulle armi già in vigore in Svizzera. Le pertinenti disposizioni risultano infatti già compatibili con i requisiti della direttiva. Di seguito sono riassunte le ragioni di tale compatibilità.

- Abrogazione della categoria D (altre armi da fuoco): l’obbligo di trasferire le armi da fuoco della categoria D (altre armi da fuoco) nella categoria C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) non è rilevante per la Svizzera. La legge sulle armi distingue infatti soltanto tre categorie di armi: armi vietate (art. 5 LArm), soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm) e a dichiarazione (art. 10 e 11 LArm). Le armi da fuoco concretamente interessate dall’abrogazione della categoria D (armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia) sono assegnate a quest’ultima categoria.

- Inclusione di oggetti che possono essere trasformati o riconvertiti in armi da fuoco: secondo quanto sancito dalla direttiva, le armi da fuoco che sono state trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure

21 Legge federale del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54)

22 Per maggiori dettagli cfr. i commenti di cui al n. 4.2.