Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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- armi da fuoco automatiche trasformate in armi semiautomatiche (ora nella categoria A6; ne fanno parte soprattutto i fucili d’assalto 57 e 90 ceduti in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo militare);

- armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili semiautomatiche a percussione centrale che consentono di sparare più di 21 cartucce nel caso delle armi da fuoco corte o più di 11 cartucce nel caso delle armi da fuoco portatili (categoria A7)18; nonché

- armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi (categoria A8).

In seguito alla riclassificazione in futuro occorrerà un’autorizzazione eccezionale per acquisire tali armi da fuoco (art. 6). Chi detiene già un’arma simile può tuttavia farsi confermare il possesso sempre che l’arma sia stata legalmente acquisita secondo le norme allora vigenti e regolarmente registrata (art. 7 par. 4 bis).

Abolizione della categoria «altre armi da fuoco» (categoria D)

La categoria D delle altre armi da fuoco è abolita e integrata nella categoria C delle armi da fuoco soggette a dichiarazione. Appartenevano alla categoria D le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia. In futuro le categorie di armi disciplinate dalla direttiva saranno quindi ridotte a tre alla stregua del numero di categorie già contemplato dalla legislazione svizzera sulle armi.

3.3 Acquisizione e detenzione di armi da fuoco

La revisione dei requisiti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco era uno degli obiettivi principali della Commissione. Considerando le proposte originarie da essa avanzate, la portata materiale delle prescrizioni alla fine adottate è limitata, sebbene vi siano comunque da annoverare alcune novità importanti. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Precisazione dei requisiti per l’acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6)

Come finora, l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco più pericolose rientranti nella categoria A restano vietate (art. 6 par. 1). Tali armi devono poter essere acquisite, detenute o scambiate soltanto in casi eccezionali debitamente motivati. Mentre la direttiva vigente contiene una formulazione aperta e lascia ai singoli Stati la competenza di disciplinare i casi in cui è possibile l’acquisizione, nella direttiva modificata i motivi per acquisire un’arma da fuoco della categoria A sono indicati in modo esplicito ed esaustivo. In futuro un’autorizzazione eccezionale potrà essere concessa laddove l’arma in questione serva ad assolvere determinati compiti di protezione (la direttiva specifica la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili) nonché a fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici (art. 6 par. 2).

Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corredate di condizioni specifiche.

- I collezionisti di armi, ovvero le persone che intendono acquisire armi da fuoco della categoria A espressamente per motivi collezionistici (i collezionisti hanno infatti anch’essi la possibilità di effettuare un’acquisizione per motivi diversi) possono procedere all’acquisizione, a condizione che dimostrino di aver adottato le misure necessarie per prevenire eventuali pericoli e di provvedere in particolare alla custodia in sicurezza delle armi da fuoco proibite in loro possesso. I collezionisti sono inoltre tenuti a registrare tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute in un registro e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti (art. 6 par. 3). Queste nuove prescrizioni non si applicano alla collezione di armi da fuoco classificate nelle categorie B e C.

- L’acquisizione di armi da fuoco delle categorie A6 e A7 può inoltre essere autorizzata ai tiratori sportivi, se necessitano di tali armi per l’esercizio della loro attività. A tal fine devono comprovare di realmente praticare il tiro sportivo (quindi esercitarsi attivamente o partecipare a gare di tiro). Inoltre non devono sussistere motivi che si oppongono alla detenzione delle armi in questione (art. 6 par. 6 primo comma). In tale contesto la direttiva sancisce che le armi d’ordinanza (classificate come armi da fuoco proibite della categoria A6) utilizzate durante il servizio militare, potranno anche in futuro essere cedute in proprietà alla persone prosciolte dagli obblighi militari che le utilizzano per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma in fine).

Come in parte menzionato precedentemente, le novità illustrate si applicano soltanto alle armi attribuite alla categoria A. I requisiti vigenti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi soggette ad autorizzazione) e C (armi soggette a dichiarazione) restano invariati, poiché le pertinenti disposizioni (art. 5, 7 e 8 par. 1) non subiscono modifiche. Per quanto concerne l’acquisizione e la detenzione di gran parte delle armi da fuoco utilizzate per la caccia e il tiro sportivo, non vi saranno quindi cambiamenti rispetto alla situazione attuale.

Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate

Secondo il principio applicato sotto l’attuale regime della direttiva UE sulle armi, la detenzione di un’arma da fuoco è lecita se l’acquisizione è stata lecita e lo rimarrà finché i pertinenti requisiti di acquisizione sono adempiuti. Una novità è invece rappresentata dal fatto che le competenti autorità degli Stati Schengen sono ora espressamente tenute a riesaminare periodicamente le autorizzazioni rilasciate in passato per le armi delle categorie A e B e a ritirare le pertinenti armi da fuoco qualora le condizioni relative all’autorizzazione non siano più soddisfatte. S’intende così impedire che le persone, per le quali in un secondo momento si manifesta un motivo d’impedimento, restino in possesso delle armi da fuoco in questione.

La definizione delle modalità secondo cui effettuare tale esame rientra sostanzialmente nel potere discrezionale degli Stati. La direttiva lascia al legislatore nazionale la scelta se istituire un sistema di monitoraggio su base continua, nel cui ambito le condizioni sono esaminate in occasioni particolari, oppure secondo un sistema non continuo in cui le pertinenti condizioni sono riesaminate periodicamente, al più tardi ogni cinque anni (art. 5 par. 2, 6 par. 7 e7 par. 4). La direttiva esige inoltre che debbano essere valutate anche le informazioni mediche e psicologiche pertinenti (art. 5 par. 2). La direttiva non impone tuttavia alcun obbligo di introdurre esami

18 Per queste armi da fuoco è quindi determinante la capienza del caricatore. Se sono dotate di un caricatore con una capacità inferiore o pari rispettivamente a 20 o a 10 cartucce, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale restano nella categoria B e possono anche in futuro essere acquisite con un permesso d’acquisto di armi. Per tutte le altre armi da fuoco della categoria A, la capienza del caricatore è irrilevante.