Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

essere contenuto. Il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le nuove acquisizioni di armi vietate (rispetto al precedente rilascio di permessi d’acquisto) sarà inoltre più dispendioso per i gli uffici cantonali delle armi poiché i tiratori sportivi, i musei e i collezionisti dovranno fornire documenti di prova aggiuntivi. L’esame di queste documentazioni è suscettibile di protrarre la procedura per il rilascio di autorizzazioni eccezionali. I Cantoni dovranno inoltre creare i presupposti per ricevere le segnalazioni sulle transazioni da parte dei commercianti di armi e degli intermediari ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bisLArm e per registrarle nei sistemi d’informazione cantonali al fine di garantire la tracciabilità del percorso di un’arma da fuoco. Occorrerà quindi adeguare i sistemi d’informazione cantonali e il sistema d’informazione armonizzato di cui all’articolo 32a capoverso 3 LArm. Anche l’estensione della durata di conservazione dei dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma da fuoco prevista dalla direttiva UE sulle armi modificata, richiederà modifiche nei sistemi d’informazione cantonali. Ad oggi non è possibile determinare l’entità di questi costi. Una stima in tal senso dovrà essere elaborata insieme ai Cantoni.

Una volta entrate in vigore, le nuove disposizioni genereranno, almeno temporaneamente, un aumento dell’onere in termini di personale presso le autorità d’esecuzione cantonali per quanto concerne il rilascio delle conferme di cui all’articolo 42b LArm.

5.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente

I titolari di una patente di commercio di armi saranno soggetti a obblighi di contabilità più estesi poiché dovranno registrare anche le transazioni relative ai caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. commento all’art. 21 LArm). Inoltre saranno soggetti a un nuovo obbligo di comunicare, entro dieci giorni, agli uffici cantonali delle armi le transazioni effettuate se l’acquirente è domiciliato in Svizzera (cfr. commento all’art. 21 LArm). Questi obblighi aggiuntivi non dovrebbero tuttavia ripercuotersi sull’economia.

Poiché è stato deciso di non vincolare l’acquisto e il possesso di armi delle categorie A6 e A7 da parte di tiratori sportivi esclusivamente alla prova dell’appartenenza del tiratore a una società di tiro, non si prevedono ripercussioni dirette sulla società.

Le modifiche di legge non comportano, infine, neanche ripercussioni per l’ambiente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento della direttiva (UE) 2017/853 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)30, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl31 e art. 7a cpv. 1 LOGA32), ipotesi che non si verifica nella fattispecie.

Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall’articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

6.2 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Lo scambio di note può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS. Il recepimento della direttiva non prevede alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. La presente direttiva UE sulle armi modificata, recepita mediante scambio di note, comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Sono considerate tali in virtù dell’articolo 22 capoverso 4 LParl le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il recepimento della direttiva UE sulle armi modificata richiede inoltre adeguamenti della LArm (cfr. n. 6.1). Il decreto federale che approva e traspone la direttiva UE sulle armi modificata sottostà pertanto a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera è tenuta a recepire la direttiva (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7 AAS). Le modifiche della LArm proposte per trasporre la direttiva sono compatibili sia con le prescrizioni di quest’ultima sia con i restanti impegni internazionali della Svizzera.

30 RS 101

31 Legge federale del 13 dic. 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)

32 Legge del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010)