Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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L’articolo 32b definisce il contenuto dei singoli sistemi d’informazione facenti parte della piattaforma d’informazione ARMADA. Al capoverso 2 relativo ai dati contenuti nella DEBBWA occorre precisare che nella banca dati debbano essere registrate anche le circostanze che hanno portato alla revoca o al rifiuto di un’autorizzazione (lett. b). Questa aggiunta è fondamentale in quanto sono proprio queste circostanze che consentono di concludere se e quali verifiche supplementari debbano essere svolte nonché di comprendere, in caso di informazioni provenienti da altri Stati Schengen, se esse avrebbero condotto al rifiuto dell’autorizzazione anche in Svizzera. Con la registrazione in ARMADA delle informazioni trasmesse da altri Stati Schengen, queste ultime sono ora a disposizione dei servizi autorizzati all’accesso ai sensi dell’articolo 32c capoversi 1–3 LArm.
All’articolo 32c capoverso 3bisoccorre inoltre regolamentare le informazioni sulle autorizzazioni rifiutate che la Svizzera è tenuta a trasmettere agli altri Stati Schengen (art. 13 par. 4 della direttiva). Se riceve richieste in tal senso da parte di altri Stati Schengen, l’Ufficio centrale Armi consulta la banca dati DEBBWA ed esegue eventualmente ulteriori accertamenti presso il Cantone di domicilio della persona in questione, inoltrando in seguito le pertinenti informazioni allo Stato Schengen richiedente. Questo scambio dovrebbe avvenire, se necessario, in maniera automatizzata. È infine necessario che tali informazioni possano essere registrate anche negli altri Stati Schengen.
Art. 32b cpv. 5
Il capoverso 5 del presente articolo definisce le informazioni che devono essere introdotte nei registri cantonali delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) al momento della registrazione delle armi da fuoco. Poiché la direttiva UE sulle armi modificata stabilisce che i dati registrati debbano essere conservati per un periodo di almeno 30 anni dopo la distruzione dell’arma, occorre ora iscrivere nei registri cantonali anche la data dell’eventuale distruzione (lett. b). La durata di conservazione sarà stabilita dal Consiglio federale nell’ordinanza sulle armi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 32c capoverso 8 LArm.
Art. 42b
L’articolo 7 paragrafo 4 bis della direttiva UE sulle armi modificata statuisce che il legittimo possesso di armi da fuoco soggette ad autorizzazione finora appartenenti alla categoria B e rientranti ora nelle categorie A6–A8 delle armi proibite, possa essere confermato conformemente alle attuali condizioni. Tale conferma è possibile soltanto se le armi da fuoco erano state originariamente acquistate e registrate in modo legittimo. La possibilità di confermare il possesso avvenuto secondo il diritto anteriore è prevista dall’articolo 42b LArm.
Dal 12 dicembre 2008 il diritto svizzero impone un obbligo di registrazione di carattere generale per l’acquisto di armi da fuoco. Per determinate armi da fuoco erano stati in particolare previsti degli obblighi di registrazione a posteriori29. Ciononostante si presume che le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm, corrispondenti alle categorie A6–A8 della direttiva UE sulle armi modificata, siano iscritte nei registri cantonali delle armi soltanto a partire dal 12 dicembre 2008.
Il capoverso 1 del presente articolo stabilisce che il legittimo possesso di armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b– d LArm possa essere confermato. A tal fine è previsto un periodo di tempo di due anni. La conferma deve essere rilasciata dall’autorità competente del Cantone di domicilio della persona in questione. Nell’ambito di questa procedura di conferma nel registro cantonale delle armi sono registrate le informazioni sull’arma da fuoco e sul suo proprietario.
Conformemente al capoverso 2 sono previste esenzioni dall’obbligo di conferma in due casi, ovvero per:
- le armi da fuoco che figurano già nel registro cantonale delle armi, in quanto il loro possesso è considerato eo ipso legittimo anche a posteriori (lett. a);
- le armi di ordinanza cedute in proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari direttamente da parte dell’amministrazione militare (lett. b). Infatti, sebbene tali armi siano registrate in modo sistematico nel sistema d’informazione dell’esercito soltanto a partire dal 1991, anche le cessioni anteriori a tale data possono essere rintracciate e documentate in ogni momento, semplicemente consultando i libretti di servizio. Anche per quanto concerne questo tipo di armi, si parte pertanto dal presupposto che il loro possesso sia legittimo.
Non può invece più beneficiare dell’esenzione di cui al capoverso 2 lettera b chi abbia acquistato la vecchia arma dell’esercito da una terza persona, e quindi non direttamente dall’amministrazione militare. In tali casi l’arma sarà pertanto soggetta all’obbligo di conferma ai sensi del capoverso 1, a meno che non figuri già nel registro cantonale delle armi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione
Attualmente l’UE sta ancora elaborando le modalità secondo cui trasporre a livello tecnico lo scambio d’informazioni tra gli Stati Schengen previsto dall’articolo 32a. Considerato lo stato attuale dei lavori è tuttavia probabile che la Confederazione (DFGP/fedpol) sarà tenuta a realizzare un collegamento a un sistema dell’UE. A tal fine andranno sostenuti costi di investimento di circa 350 000 franchi per gli anni 2019 e 2020 nonché, a partire dal 2020, spese d’esercizio di circa 40 000 franchi all’anno. Per una stima affidabile delle ripercussioni finanziarie occorrerà tuttavia attendere che venga reso noto il contenuto del pertinente atto di esecuzione della Commissione.
Non sono previste ripercussioni sul personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Cantoni applicano la legge sulle armi conformemente all’articolo 38 LArm. Gli uffici cantonali delle armi dovranno confermare il legittimo possesso delle armi da fuoco che in futuro saranno classificate nella categoria delle armi vietate (cfr. commento all’art. 42b LArm). Considerando le deroghe previste all’obbligo di dichiarazione (cfr. cpv. 2), il numero delle conferme da emettere dovrebbe
29 Cfr. art. 42 cpv. 3 LArm e 42a LArm.