Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Commenti ai singoli articoli
Art. 4
L’articolo 4 definisce le nozioni utilizzate nella legge sulle armi. Contiene, oltre alle definizioni relative alle armi, anche quelle concernenti gli accessori di armi nonché altre nozioni. Appare pertanto opportuno introdurvi, al capoverso 2bis, anche la definizione di caricatori ad alta capacità di colpi.
Un caricatore presenta un’elevata capacità quando può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili. L’utilizzo di caricatori ad alta capacità di colpi assume tuttavia rilevanza soltanto se i caricatori sono impiegati su armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (categoria A7) (cfr. commenti agli art. 15, 16a e 31 LArm). Diversamente, questo tipo di caricatori potrà continuare a essere acquistato singolarmente e utilizzato senza vincoli.
Con l’introduzione del nuovo capoverso 2bisconcernente i caricatori ad alta capacità di colpi, l’attuale capoverso 2bis, contenente la definizione di «Stato Schengen», è trasferito, senza modifiche materiali, nel nuovo capoverso 2ter.
Art. 5
Poiché, per ragioni di sistematica, gran parte del suo contenuto ha dovuto subire modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale.
L’attuale capoverso 1 disciplina le attività che sono vietate in relazione agli oggetti ivi elencati. Nel diritto vigente il divieto di possesso è limitato agli oggetti classificati come armi proibite della categoria A dalla direttiva UE sulle armi. Tali oggetti comprendono segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i lanciagranate (cpv. 2 lett. a–c). Con l’inserimento nella categoria A di determinate armi da fuoco semiautomatiche (cfr. n. 3.2) è necessario estendere il divieto di possesso anche a queste armi da fuoco. Di conseguenza, occorre adeguare la sistematica dell’articolo 5, disciplinando al capoverso 1 anche il divieto di possesso, quale regola generale, unitamente alle altre attività soggette a divieto. Oltre agli oggetti già contemplati quali le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio nonché le loro parti essenziali o costruite appositamente (lett. a), le armi da fuoco che simulano oggetti di uso corrente nonché le loro parti essenziali e i lanciagranate (lett. e ed f), il capoverso 1 comprende ora anche le armi seguenti.
- Le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche rientrano, in base alla direttiva UE sulle armi modificata, nella categoria A delle armi da fuoco proibite (categoria A6). Anche la vigente legislazione svizzera in materia di armi classifica attualmente queste armi come vietate, fatta eccezione solo per le armi da fuoco di ordinanza svizzere per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (fucili d’assalto 57 e 90) (cfr. attuali cpv. 1 lett. a e cpv. 6). Anche questo tipo di armi di ordinanza saranno ora classificate come armi vietate, conformemente al nuovo capoverso 1 lettera b. L’attuale capoverso 6 è di conseguenza stralciato.
- Il presente articolo deve inoltre contemplare anche le armi da fuoco che sono state inserite nella categoria A7 dalla direttiva UE sulle armi modificata. Si tratta nello specifico di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi secondo l’articolo 4 capoverso 2bisLArm. Queste armi sono ora menzionate nel capoverso 1 lettera c. Come già illustrato in precedenza, un caricatore è considerato ad alta capacità quando può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte (lett. c, primo punto elenco) e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili (lett. c, secondo punto elenco). Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore che può contenere un numero di cartucce inferiore a 20, nel caso delle armi da fuoco corte, o a 10, nel caso delle armi da fuoco portatili, permangono invece nella categoria B delle armi soggette ad autorizzazione e possono quindi continuare a essere acquistate con un permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm).
- Nel capoverso 1 occorre inoltre introdurre anche le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (ovvero le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che, senza perdere in funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico o senza l’ausilio di attrezzi (categoria A8). Tali armi sono ora disciplinate dalla lettera d.
Il capoverso 2 definisce ora, alle lettere a–d, le armi bianche che non sono contemplate dalla direttiva UE sulle armi e che non sono soggette a un divieto di possesso. Rientrano in tale tipologia di armi, come finora, coltelli e pugnali (lett. a), dispositivi contundenti e da lancio (lett. b), dispositivi che producono un elettrochoc (lett. c) e accessori di armi (lett. d).
Per motivi di sistematica, il contenuto dell’attuale capoverso 3 è scisso in tre capoversi: il nuovo capoverso 3 disciplina ora il divieto di sparare con le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente; i nuovi capoversi 4 e 5 regolamentano invece rispettivamente il tiro in luoghi accessibili e non accessibili al pubblico.
In virtù della scissione del capoverso 3, gli attuali capoversi 4 e 5 diventano rispettivamente i nuovi capoversi 5 e 6.
Art. 11
Ai fini dell’alienazione di un’arma, l’identità dell’acquirente è verificata dall’autorità competente nel quadro della rispettiva procedura di autorizzazione oppure è accertata preliminarmente dal commerciante di armi, qualora l’acquisto venga effettuato presso quest’ultimo (cfr. n. 4.1 in fine). Questa regola si applica a prescindere che la transazione venga condotta fisicamente o a distanza (commercio elettronico ecc.). Una lacuna esiste esclusivamente nel caso di vendita tra privati di armi da fuoco soggette a dichiarazione. In tal caso occorre infatti garantire che l’identità dell’acquirente possa essere verificata da parte di un’autorità. Secondo la nuova disposizione, il contratto d’acquisto scritto dovrà pertanto includere, in luogo dell’indicazione del tipo e del numero del documento ufficiale di legittimazione, una copia del documento di legittimazione. I dati contenuti in questi documenti rendono infatti più agevole l’identificazione a posteriori degli acquirenti da parte delle autorità cantonali. Se a essere alienata è un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 LArm, la persona alienante conformemente al capoverso 3 dovrà quindi presentare, insieme alla copia del contratto, anche una copia del documento di legittimazione dell’acquirente.
Art. 15 e 16a
Occorre disciplinare anche l’acquisto e il possesso di grossi caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis). Questi oggetti non devono sottostare alla stessa procedura prevista per l’acquisto di armi e di parti essenziali di armi. Il loro acquisto non deve essere