Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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ordinanza. Si potrebbe anche ipotizzare un ampliamento da parte di determinati Cantoni dei propri sportelli online e-Police, utilizzati già attualmente in relazione all’acquisto di armi.

La direttiva UE sulle armi modificata stabilisce inoltre che gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all’acquisizione dell’insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata (art. 10 par. 2 della direttiva). In caso di rifiuto, essi sono tenuti a segnalare tali tentativi di transazione all’autorità competente. Il nuovo capoverso 1tertiene conto di tale disposizione. Esso introduce unicamente l’obbligo per i Cantoni di designare un’autorità incaricata della ricezione delle segnalazioni di transazioni sospette. La possibilità di rifiutare una transazione è infatti già contemplata dal Codice delle obbligazioni.

Titolo prima dell’art. 28b

L’attuale capitolo 7 contiene disposizioni relative ad «autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti». Poiché ora sono richieste ulteriori tipologie di autorizzazioni eccezionali per l’acquisto di armi vietate, è opportuno che tali autorizzazioni siano disciplinate separatamente nella sezione 1, introdotta con la presente modifica.

Art. 28b

Il nuovo tenore riprende in gran parte il contenuto materiale del vigente articolo 28b. L’unica novità riguarda il suo campo d’applicazione, che viene ora ristretto esclusivamente alle armi bianche e agli accessori di armi secondo l’articolo 5 capoverso 2. Tali oggetti non sono pertanto interessati da alcuna modifica sul piano giuridico. Le disposizioni applicabili alle armi da fuoco sono invece ora contenute negli articoli 28c–e LArm.

Art. 28c

Il presente articolo disciplina le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco e le parti essenziali e appositamente costruite secondo l’articolo 5 capoverso 1 LArm. In virtù del capoverso 1, le autorizzazioni eccezionali possono continuare a essere rilasciate se vi sono motivi validi, non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e sono adempite le condizioni specifiche previste dalla legge.

In linea con quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva UE sulle armi modificata, il capoverso 2 definisce cosa s’intende per motivi validi, ovvero le esigenze professionali, che comprendono in particolare l’adempimento di compiti di protezione (lett. a), il tiro sportivo (lett. b), il collezionismo (lett. c), le esigenze di difesa nazionale (lett. d) o i fini d’istruzione, culturali e storici nonché di ricerca (lett. e).

Il capoverso 3 definisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per il tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica e con ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente nonché per il tiro in luoghi accessibili al pubblico (cfr. art. 5 cpv. 4 e 5 LArm). Tale norma non è nuova, in quanto era già contenuta in modo implicito nell’attuale articolo 28b LArm. Analogamente all’attuale disposizione, le pertinenti autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate se nei confronti della persona in questione non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Il capoverso 3 precisa inoltre che la sicurezza deve essere garantita da misure appropriate al fine di evitare che il tiro possa provocare il ferimento di terze persone o il danneggiamento o la distruzione di proprietà altrui.

Art. 28d

L’articolo 28d definisce le condizioni specifiche da osservare ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali ai tiratori sportivi, andando a precisare l’articolo 28c capoverso 2 lettera b. In conformità a quanto prescritto dalla direttiva UE sulle armi modificata (art. 6 par. 6), il capoverso 1 statuisce che le autorizzazioni eccezionali per l’acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero possono essere rilasciate ai tiratori sportivi soltanto per le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (categorie A6 e A7).

Limitando il rilascio di autorizzazioni eccezionali agli oggetti che sono effettivamente necessari per il tiro sportivo, s’intendono recepire le condizioni poste dalla direttiva UE sulle armi modificata, secondo cui l’arma da fuoco in questione deve essere conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Il capoverso 2 intende garantire che le autorizzazioni eccezionali vengano rilasciate soltanto ai tiratori sportivi che praticano effettivamente tale disciplina. Per ottenere un’autorizzazione eccezionale è sufficiente fornire prova della propria appartenenza a una società di tiro. Tuttavia non sussiste alcun obbligo in tal senso. In alternativa, i tiratori sportivi hanno infatti anche la possibilità di dimostrare in altro modo, ad esempio mediante un certificato che attesti la frequenza regolare di un poligono di tiro privato, di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tale prova dev’essere fornita all’ufficio delle armi del Cantone di domicilio nell’ambito della domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale.

La prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo, oltre ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale, deve essere fornita nuovamente anche a distanza di cinque e dieci anni (cpv. 3).

Il capoverso 4 esenta i militari, che in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari hanno ricevuto in proprietà la loro arma d’ordinanza, sia dalla prova dell’appartenenza a una società di tiro (cpv. 2) sia dalla prova della pratica regolare del tiro sportivo (cpv. 3). Tale esenzione è giustificata dal fatto che il diritto militare prevede già, come condizione per la consegna della vecchia arma d’ordinanza, l’obbligo di comprovare che il tiro venga praticato attivamente. È pertanto superfluo richiedere nuovamente di fornire tale prova ai fini del rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)28, i militari interessati devono infatti fornire prova che negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e che li abbiano fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.

28 Ordinanza del 5 dic. 2003 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10)