Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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pertanto assoggettato all’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi o di un’autorizzazione eccezionale. È infatti sufficiente subordinare l’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi all’adempimento delle condizioni materiali per l’acquisto dell’arma corrispondente, analogamente a quanto già previsto in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni. È pertanto opportuno che l’acquisto e il possesso di tali oggetti sia integrato nel capitolo «Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni» e che il titolo di quest’ultimo comprenda anche la nozione di «caricatori ad alta capacità di colpi».

L’articolo 15 capoverso 1 disciplina ora, oltre all’acquisto di munizioni, anche l’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi. Questo tipo di caricatori può essere acquistato soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente (ovvero di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c). Conseguentemente, nell’articolo 16a viene stabilito che è legittimato al possesso di un caricatore ad alta capacità di colpi soltanto chi lo ha acquistato legalmente.

Si prevede inoltre di inserire nell’ordinanza sulle armi l’obbligo per chi aliena caricatori ad alta capacità di colpi di accertare, facendosi mostrare l’autorizzazione eccezionale, la conferma del legittimo possesso (cfr. art. 42b LArm) o il libretto di servizio, che la persona che intende acquistare il caricatore sia legittimata al possesso dell’arma corrispondente.

Art. 18a

L’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva UE sulle armi modificata estende l’obbligo di marcatura anche ai componenti essenziali. L’attuale articolo 18a capoverso 1 LArm prevede ugualmente l’obbligo di contrassegnare singolarmente le parti essenziali. Tuttavia, stabilisce che, nel caso di armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale. Per tale ragione, occorre ora precisare al capoverso 1 che tutte le parti essenziali di arma devono essere contrassegnate singolarmente e distintamente.

Art. 19

Poiché una parte preponderante del suo contenuto ha subito modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale.

L’attuale direttiva UE sulle armi prevede già di classificare come armi da fuoco gli oggetti che possono essere modificati in armi da fuoco (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). La direttiva UE sulle armi modificata specifica ora che un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato se le sue caratteristiche di fabbricazione o il materiale utilizzato per fabbricarlo si prestano a tal fine. La Commissione è tenuta ad adottare le pertinenti specifiche tecniche. Conseguentemente un’arma da fuoco va eventualmente assegnata a una categoria superiore qualora a seguito della sua modifica presenti le stesse funzionalità delle armi da fuoco classificate nella categoria in questione. Viceversa, permarrà nella categoria originaria se è stata trasformata in un’arma da fuoco di categoria inferiore o se non risulta più idonea a sparare.

Il presente articolo disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LArm. In ragione della nuova sistematica dell’articolo 5, nel capoverso 1 occorre ora aggiungere anche un rinvio al capoverso 2 dell’articolo 5, che disciplina anch’esso le armi vietate. Inoltre, poiché in linea di principio possono essere modificati in armi vietate anche altri tipi di oggetti diversi dalle armi, l’espressione «modifica di armi» è sostituita con «modifica di oggetti».

Al pari della modifica di oggetti in armi vietate occorre disciplinare anche le ulteriori possibili modifiche. È il caso della modifica di oggetti in armi soggette a dichiarazione ai sensi dell’articolo 10 LArm o in armi soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm). Questa nuova disposizione è introdotta nel nuovo capoverso 2. Lo scopo non è di vietare di principio questo tipo di modifiche, bensì di garantire che la modifica non abbia come fine ultimo quello di eludere le condizioni che sarebbero invece applicabili in caso di acquisto di questo tipo di armi da fuoco. Alla modifica di cui al nuovo capoverso 2 si applicano pertanto per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto (art. 8, 9, 9b cpv. 3, 9c, 10, 11 cpv. 3 e 5 nonché art. 12 LArm). Per tale ragione, in caso di modifica in un’arma soggetta ad autorizzazione, la persona interessata è tenuta a richiedere preventivamente presso l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio un permesso d’acquisto di armi. Se l’oggetto è modificato invece in un’arma soggetta a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è tenuta a comunicarlo all’ufficio cantonale di comunicazione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Gli attuali capoversi 2 e 3 diventano i capoversi 3 e 4 senza subire modifiche materiali.

Art. 21

Conformemente alla direttiva UE sulle armi modificata, gli Stati Schengen devono provvedere affinché gli armaioli e gli intermediari segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali. Successivamente occorre aggiornare i registri (art. 4 par. 4 della direttiva).

La trasposizione di tale disposizione è attuata nell’articolo 21. Questo articolo, che attualmente sancisce esclusivamente gli obblighi di contabilità per i titolari di una patente di commercio di armi, ora regolamenta pertanto anche l’obbligo di comunicazione all’ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio. La rubrica dell’articolo deve quindi essere integrata in tal senso («Contabilità e obbligo di comunicazione»).

Al capoverso 1 gli obblighi di contabilità sono ora estesi anche ai caricatori ad alta capacità di colpi. In virtù di questo nuovo obbligo occorrerà registrare tutte le informazioni disponibili, segnatamente la quantità di caricatori ad alta capacità di colpi fabbricati, acquistati e alienati e le generalità del fornitore e dell’acquirente.

Al capoverso 1bisviene introdotto l’obbligo di comunicazione all’ufficio cantonale delle armi. Tale obbligo riguarda, oltre all’acquisto, alla vendita e a ogni altro commercio, anche transazioni quali l’introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero sulla base di un’autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 24a o di un’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni ai sensi dell’articolo 24c. La comunicazione deve essere trasmessa soltanto nel caso in cui l’acquirente sia domiciliato in Svizzera. Il termine per la trasmissione è fissato a 10 giorni.

Poiché la comunicazione agli uffici cantonali delle armi avviene per via elettronica, è necessario elaborare una soluzione uniforme e appropriata che consenta di agevolare il lavoro dei commercianti di armi operanti in tutta la Svizzera e permetta al contempo ai Cantoni di trasferire in modo efficace nei loro sistemi i dati pervenuti. In collaborazione con i servizi cantonali competenti occorre adottare la migliore soluzione possibile (p. es. modulo web). La nuova soluzione dovrà essere inoltre regolamentata a livello di