Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nell’accordo di associazione a Schengen (AAS)1 la Svizzera si è di principio impegnata nei confronti dell’UE a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto giuridico si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte dei responsabili organi dell’UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.
Il 17 maggio 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE2 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (di seguito anche: direttiva UE sulle armi modificata). Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen.
Conformemente agli impegni derivanti dall’AAS, il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso di recepire e trasporre la direttiva UE sulle armi modificata, fatta salva l’approvazione da parte del Parlamento. Lo stesso giorno, nella sua nota di risposta il Consiglio federale ha notificato al Consiglio dell’UE che la direttiva (UE) 2017/853 potrà essere recepita e trasposta soltanto con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone ora di un termine massimo di due anni, a partire dalla notifica della direttiva da parte dell’UE, per concludere la procedura interna di approvazione e legislativa. Il termine scade il 31 maggio 2019.
1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati
La direttiva (UE) 2017/853 è il risultato di una difficile ricerca del compromesso tra il Consiglio e le richieste del Parlamento europeo. Sulla scia degli attentati terroristici che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015 e su pressione dei ministri di giustizia e degli affari interni dell’UE, il 18 novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di adeguamento dell’attuale direttiva UE sulle armi3 anticipando i tempi previsti e inserendo contenuti più ambiziosi rispetto a quanto inizialmente pianificato. I negoziati in seno al Consiglio sono stati avviati a fine 2015, ancora sotto la presidenza lussemburghese del Consiglio, e sono proseguiti a pieno ritmo fino alla fine. A livello peritale, le deliberazioni si sono svolte nel gruppo di lavoro del Consiglio GENVAL4 e hanno visto in parte anche il coinvolgimento del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) e del Consiglio dei Ministri (Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni, Consiglio GAI). Il 10 giugno 2016 le deliberazioni del Consiglio si erano già concluse. Nell’ambito dei successivi negoziati del trilogo, condotti per il Consiglio dalla presidenza slovacca, il 22 dicembre 2016 il Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti a un compromesso politico. L’adozione formale della direttiva UE sulle armi modificata è infine avvenuta il 17 maggio 2017.
Sulla base dei suoi diritti di partecipazione in qualità di Stato associato a Schengen (art. 4 AAS), la Svizzera ha perorato le proprie richieste in seno al Consiglio e si è impegnata a sensibilizzare gli altri Stati Schengen e in seguito, per via informale, anche i grandi partiti nel Parlamento europeo sulle peculiarità e le tradizioni svizzere in materia di tiro. Può essere considerato il risultato di questi sforzi il fatto che il progetto sia stato attenuato in molti punti, nonostante la Commissione europea avesse difeso con veemenza le proprie richieste in sede di dibattito. La direttiva ad esempio non contempla più il divieto assoluto per privati di detenere le armi da fuoco più pericolose (armi automatiche e semiautomatiche) o l’introduzione di esami medici e psicologici obbligatori quale requisito generale per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Inoltre, la direttiva consente esplicitamente di cedere in proprietà ai militari prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare l’arma militare con il relativo caricatore e di utilizzarla per il tiro sportivo.
1.3 Sintesi del contenuto della direttiva UE sulle armi modificata
Con la direttiva (UE) 2017/853, le norme della direttiva UE sulle armi che disciplina il controllo dell’acquisizione e della detenzione (da parte di privati) di armi da fuoco nonché la loro introduzione in un altro Stato Schengen, che erano state recepite dalla Svizzera nel quadro dell’approvazione dell’AAS5, saranno precisate in modo puntuale e in parte integrate con nuove prescrizioni. Gli adeguamenti vanno considerati alla luce degli attentati terroristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen del 2015 nonché delle richieste di modifica precedentemente formulate dalla Commissione europea6 finalizzate a migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e a intensificare la lotta al loro uso improprio. Le novità principali possono essere sintetizzate come segue (per i dettagli cfr. n. 3).
- Estensione del campo di applicazione e precisazione delle definizioni (art. 1): il campo di applicazione materiale della direttiva è ampliato puntualmente in modo da comprendere anche i dispositivi che possono essere facilmente trasformati o riconvertiti in armi da fuoco. La direttiva quindi si applica anche ad armi da fuoco trasformate in armi per sparare cartucce a salve (cosiddette armi da saluto o acustiche), sostanze irritanti, sostanze attive oppure munizioni pirotecniche nonché ad armi non da fuoco destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti ecc. (cosiddette armi d’allarme o da segnalazione), poiché entrambe le tipologie di armi possono essere trasformate o riconvertite in armi da fuoco. Inoltre viene precisato che nel campo di applicazione personale della direttiva non rientrano soltanto gli intermediari bensì anche i collezionisti e i musei.
- Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco della categoria A (allegato I): la classificazione delle armi da fuoco nelle varie categorie7 è modificata in modo puntuale. Diversi di tipi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B) sono ora trasferite nella categoria A («armi da fuoco proibite»). In futuro tali armi da fuoco potranno quindi essere acquisite sol-
1 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31)
2 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 (modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5).
3 Cfr. nota 2.
4 Gruppo di lavoro del Consiglio «Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa».
5 Cfr. allegato B AAS.
6 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 ott. 2013 «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell’UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito» COM(2015) 185 final; relazione della Commissione del 18 nov. 2015 «Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi», COM(2015) 751 final.
7 Cfr. n. 3.2.