Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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medici e psicologici quale requisito generale (aggiuntivo) per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Chiede piuttosto di tener conto all’occorrenza di questo genere di informazioni quando si tratta di valutare se una persona possa utilizzare l’arma per mettere in pericolo se stessa o terzi.

Per le armi da fuoco appartenenti alla categoria C (armi soggette a dichiarazione) non è previsto alcun obbligo esplicito di riesaminare periodicamente se a posteriori sono insorti motivi che impediscono la detenzione di una tale arma.

Acquisizione e detenzione di caricatori ad alta capacità di colpi

Come già esposto, la capienza del caricatore è decisiva per classificare le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale secondo la legislazione sulle armi: se una tale arma è provvista di un caricatore ad alta capacità di colpi19 in futuro sarà attribuita alla categoria A7, altrimenti resterà nell’attuale categoria B.

La direttiva limita quindi l’acquisizione di un caricatore ad alta capacità di colpi, idoneo a essere montato su un’arma da fuoco appartenente alla categoria A7, a chi è autorizzato ad acquisire anche la corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Questa persona deve pertanto essere titolare di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’articolo 6 o di un’autorizzazione che conferma la pregressa detenzione legale a norma dell’articolo 7 paragrafo 4 bis. Non è previsto il rilascio di un’autorizzazione eccezionale distinta per l’acquisizione del caricatore.

Qualora una persona fosse in possesso di un tale caricatore senza disporre dell’autorizzazione necessaria, la direttiva statuisce che il caricatore in questione e l’arma da fuoco corrispondente debbano essere ritirati (art. 5 par. 3).

Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio le armi da fuoco per il tiro a raffica che sono state trasformate in armi semiautomatiche (categoria A6), questi principi enunciati sono irrilevanti poiché la capienza concreta del caricatore non influisce sulla classificazione delle armi secondo la legislazione sulle armi.

3.4 Custodia delle armi da fuoco e delle munizioni

La direttiva UE sulle armi modificata obbliga ora gli Stati Schengen a stabilire norme sulla custodia in sicurezza e la sorveglianza adeguata delle armi da fuoco e delle munizioni. Le pertinenti disposizioni sono formulate in modo molto generico e si limitano a fissare principi e linee guida di carattere generale (art. 5 bis). Le armi da fuoco e le relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente al fine di ridurre al minimo il rischio che persone non autorizzate possano impossessarsene. Anche per il trasporto di armi da fuoco occorre adottare misure appropriate per garantire che il legittimo detentore mantenga sempre il controllo sui dispositivi. Le norme concrete concernenti la custodia in sicurezza vanno commisurate al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni. Nel caso dei minori di 18 anni, la responsabilità della custodia appropriata incombe al genitore o all’adulto titolare di un’autorizzazione valida (art. 5 par. 1).

3.5 Fabbricazione e commercio di armi

La direttiva UE sulle armi modificata definisce alcune nuove norme di cui tenere conto nella fabbricazione e nel commercio di armi. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Equiparazione dello statuto giuridico degli intermediari a quello degli armaioli

La direttiva esige di sottoporre le attività degli intermediari alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli. Ne consegue che anche l’avvio dell’attività è assoggettato a una riserva relativa all’autorizzazione a esercitare l’attività e che, in vista del rilascio della licenza, occorre verificare le competenze private e personali della persona (art. 4 par. 3). Gli intermediari devono inoltre assolvere obblighi di registro analoghi a quelli degli armaioli (art. 4 par. 4). Durante tutta la loro attività, gli intermediari sono quindi tenuti a conservare un registro nel quale sono iscritte tutte le armi da fuoco e le munizioni in entrata e in uscita con tutti i dati che ne consentono l’identificazione e la tracciabilità (p. es. il numero di serie delle armi, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte).

Obbligo di segnalazione per armaioli e intermediari

Quale novità, gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a segnalare senza indebito ritardo alle autorità competenti le transazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali (art. 4 par. 4 in fine). Per tali fini di rendicontazione occorre mettere a loro disposizione una connessione elettronica. Dopo aver ricevuto le informazioni in questione, le autorità provvedono senza indugio ad aggiornare l’archivio.

La direttiva modificata prevede inoltre la possibilità per armaioli e intermediari di rifiutare transazioni sospette di munizioni (p. es. in caso di quantitativi insolitamente elevati per l’uso privato). Se si avvalgono di tale diritto, devono segnalare la transazione rifiutata alle autorità competenti (art. 10 par. 2).

Norme per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza (art. 5 ter)

Gli Stati Schengen provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni di tutte le categorie mediante «contratto a distanza»20, vengano controllate l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona acquirente. Tale controllo dev’essere effettuato da un armaiolo o intermediario in possesso di licenza o da un’autorità al più tardi al momento della consegna degli oggetti all’acquirente. Con questa norma s’intende fronteggiare il rischio costituito dal commercio anonimo tramite Internet, piccoli annunci, posta elettronica o telefono.

Disattivazione delle armi da fuoco (art. 10 ter)

19 È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili.

20 Per «contratto a distanza» s’intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (cfr. art. 2 punto 7 della direttiva 2011/83/UE, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).