Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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Quando la procedura interna è terminata e tutti i requisiti costituzionali sono quindi stati soddisfatti, la Svizzera ne informa «immediatamente» il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. Se non è lanciato alcun referendum, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento dello sviluppo in questione entra in vigore al momento della trasmissione della comunicazione. Se la Svizzera dovesse decidere di non recepire o trasporre uno sviluppo, verrebbe avviata una procedura che conduce automaticamente alla cessazione dell’Accordo di associazione a Schengen e Dublino, a meno che il comitato misto non decida altrimenti in modo unanime (art. 7 par. 4 AAS)14.
3 Contenuto della direttiva (UE) 2017/853
La direttiva (UE) 2017/853 precisa alcune norme della direttiva UE sulle armi15 e integra quest’ultima puntualmente con nuove disposizioni. Nel complesso, l’oggetto normativo e le disposizioni materiali restano tuttavia in gran parte invariati. La direttiva infatti si applica tuttora esclusivamente alle armi da fuoco e le sue norme disciplinano unicamente aspetti correlati all’acquisizione (a titolo privato) e alla detenzione da parte di privati nonché, viste le possibilità di elusione altrimenti presenti, al trasferimento transfrontaliero di armi da fuoco. La direttiva contiene ampie parti di mandati legislativi di carattere generale, concedendo così al legislatore nazionale i necessari margini di manovra per la trasposizione. Le norme sono concepite come standard minimi (art. 3) e consentono quindi anche in futuro di adottare disposizioni più articolate (e restrittive) a livello nazionale.
Il campo di applicazione della direttiva UE sulle armi modificata interessa quindi, come finora, solo una parte della questioni generalmente disciplinate nella legislazione nazionale sulle armi, come è chiaramente illustrato dall’articolo 2 paragrafo 1. La direttiva non si applica al porto d’armi, all’uso delle armi da fuoco o alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. Schengen quindi non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali relative all’organizzazione e all’esercizio di tali attività (autorizzazioni di caccia e di abbattimento, stagione di caccia, svolgimento di manifestazioni di tiro ecc.). La direttiva non si applica nemmeno alle forze armate, alla polizia o ad altre autorità pubbliche (art. 2 par. 2). Il disciplinamento di tale settore, comprese le questioni di acquisizione e detenzione, resta completamente soggetto al diritto nazionale.
Le novità principali introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853 possono essere riassunte come segue.
3.1 Campo di applicazione e definizioni
Il campo di applicazione materiale della direttiva UE sulle armi è esteso a due gruppi di dispositivi, visto che si tratta in parte degli stessi oggetti utilizzati durante gli attacchi terroristici di Parigi.
- Il primo gruppo di dispositivi comprende le armi da fuoco specificamente trasformate in armi non da fuoco per sparare cartucce a salve (cosiddette armi da saluto o acustiche), sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche. Questi dispositivi sono assoggettati alla direttiva in quanto possono essere riconvertiti in modo relativamente facile in armi da fuoco. Secondo le norme della direttiva, tali oggetti devono essere trattati come armi da fuoco. Permangono quindi nella categoria nella quale erano stati classificati in qualità di armi da fuoco prima della loro trasformazione (allegato I, categorie A9, B8 e C5).
- Il secondo gruppo riguarda le armi non da fuoco che in fondo sono destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione. Tali oggetti rientrano ora nel campo di applicazione della direttiva e devono essere classificati dagli Stati come armi da fuoco (art. 10 bis par. 2), poiché anch’essi possono essere trasformati in modo relativamente facile in armi da fuoco a tutti gli effetti16.
Il campo di applicazione personale ora contempla anche gli intermediari. Per intermediario s’intende una persona che esercita un’attività professionale consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita, alla fornitura o al trasferimento in altri Stati o all’interno del medesimo Stato di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni (art. 1 par. 1 punto 10). In futuro saranno assoggettati alla direttiva anche i collezionisti e le istituzioni storiche e culturali riconosciute (musei). Questi ultimi dovranno tuttavia rispettare concreti obblighi di comportamento solo per quanto concerne l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A (art. 6 par. 3 e 5). L’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco appartenenti alle categorie B e C non sono invece vincolate a simili norme, lasciando quindi intatto il margine di manovra del legislatore nazionale.
3.2 Classificazione nelle categorie di armi da fuoco
La direttiva UE sulle armi finora classificava le armi da fuoco in quattro categorie in base alla loro pericolosità. A ogni categoria si applicano diversi requisiti per l’acquisizione: le armi da fuoco di principio «proibite» (categoria A) necessitano di un’autorizzazione eccezionale, le armi da fuoco «soggette ad autorizzazione» (categoria B) che possono essere acquisite con un’autorizzazione ordinaria (permesso d’acquisto di armi), le armi da fuoco «soggette a dichiarazione» (categoria C) e le «altre armi da fuoco» (categoria D) la cui acquisizione e detenzione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dell’età minima richiesta.17
Con la direttiva UE sulle armi modificata la classificazione dei singoli tipi di armi da fuoco (allegato I) subisce gli adeguamenti seguenti.
Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco «proibite» (categoria A)
Determinate armi da fuoco semiautomatiche, finora attribuite alla categoria B (armi soggette ad autorizzazione), a causa della loro pericolosità sono ora classificate nella categoria A. Si tratta dei seguenti tipi di armi:
14 Cfr. n. 2.6.7.5 del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273.
15 Cfr. nota 2.
16 La Commissione è incaricata di definire insieme agli Stati Schengen le specifiche tecniche la cui applicazione impedirà praticamente la trasformazione di tali dispositivi in armi da fuoco. Queste specifiche saranno adottate sotto forma di un atto di esecuzione e notificate alla Svizzera in tempo opportuno come sviluppo dell’acquis di Schengen (art. 10 bis par. 3).
17 Cfr. n. 2.6.4.6.1 del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273.