Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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- Disattivazione delle armi da fuoco (art. 10 ter): la direttiva sancisce infine le norme13 e le procedure da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione), quali la verifica da parte di un’autorità competente e la marcatura apposita delle armi disattivate. Gli Stati non sono soggetti ad alcun obbligo di disattivazione. La direttiva esige, tuttavia, che le armi da fuoco disattivate secondo le norme della direttiva stessa debbano comunque continuare a essere considerate armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6).

1.4 Valutazione

Con la presente direttiva (UE) 2017/853 sono adeguati alcuni aspetti importanti del vigente quadro giuridico senza tuttavia procedere a una rielaborazione generale del tenore delle prescrizioni sancite dalla direttiva UE sulle armi. Le norme definite da quest’ultima vanno tuttora considerate come standard minimo e concedono al legislatore nazionale un certo margine di manovra, consentendogli un’attuazione pragmatica che tenga conto delle peculiarità a livello nazionale. Anche il campo di applicazione delle norme (armi da fuoco) resta sostanzialmente il medesimo. È invece degno di nota l’assoggettamento alla direttiva di oggetti che possono essere trasformati in armi da fuoco. Simili armi sono state utilizzate tra l’altro durante gli attacchi terroristici di Parigi.

Nel complesso, le prescrizioni della direttiva UE sulle armi modificata restano limitate per quanto concerne la loro applicazione a privati. Gran parte delle armi da fuoco non sono toccate dalle modifiche. Le condizioni per l’acquisizione e la detenzione nonché per il trasferimento transfrontaliero di armi soggette ad autorizzazione (categoria B) e di armi soggette a dichiarazione (categoria C) restano infatti invariate. Inoltre non è previsto alcun obbligo di introdurre esami medici o psicologici obbligatori quale requisito generale (aggiuntivo) per acquisire e detenere armi da fuoco. I cacciatori e i tiratori sportivi che utilizzano con regolarità le armi da fuoco di tali categorie non sono interessati dalle modifiche della direttiva, così come non lo sono i collezionisti o altre persone che desiderano acquisire e detenere simili armi. La direttiva UE sulle armi modificata inoltre non sancisce alcuna norma aggiuntiva sulla registrazione delle armi, eccezion fatta per l’estensione del periodo di conservazione dei dati. L’acquisto di armi in Svizzera potrà anche in futuro essere registrato in modo decentrato, in quanto la direttiva non impone l’istituzione di un archivio delle armi centralizzato.

Per i privati, le modifiche più sostanziali riguardano le armi da fuoco che presentano un elevato potenziale di pericolo e vanno pertanto attribuite alla categoria A. L’intenzione di introdurre un divieto assoluto per tali armi è stata abbandonata, tuttavia sono previste due novità fondamentali: in primis l’inasprimento dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’acquisizione e la detenzione di armi della categoria A mediante un elenco esaustivo dei possibili motivi alla base dell’acquisizione. Ciononostante, in tale ambito i motivi importanti (esigenze professionali, collezionismo, tiro sportivo) potranno comunque continuare a essere presi in considerazione anche in futuro. Inoltre, alcuni tipi di arma finora attribuiti alla categoria B e che in Svizzera erano soggetti all’obbligo di permesso d’acquisto di armi, in futuro rientreranno nella categoria A. Per il loro acquisto occorrerà quindi un’autorizzazione eccezionale. Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale rientrano in tale campo di applicazione soltanto laddove siano utilizzate con caricatori ad alta capacità di colpi. Queste prescrizioni sono tuttavia relativizzate dal fatto che non si applicano alle armi già detenute, poiché la loro detenzione legale può essere mantenuta nel quadro della conferma dell’autorizzazione (art. 7 par. 4 bis).

In merito alle armi d’ordinanza dell’esercito occorre precisare che la loro consegna a giovani tiratori nonché la loro detenzione a domicilio durante l’obbligo di prestare servizio militare non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UE sulle armi modificata (art. 2), ragion per cui restano applicabili le norme vigenti. La direttiva consente anche in futuro di cedere armi d’ordinanza in proprietà a militari prosciolti dall’obbligo militare. Prima della loro cessione, queste armi sono trasformate in armi da fuoco semiautomatiche appartenenti alla categoria A6. La capienza del caricatore non incide quindi sulla loro consegna. Le armi in questione potranno quindi anche in futuro essere acquisite con i caricatori usuali. La tradizione svizzera del tiro fuori dal servizio non è pertanto messa in discussione.

Le restanti novità introdotte nell’ambito della direttiva (UE) 2017/853 concernono aspetti puntuali che i titolari di patenti di commercio di armi sono tenuti a osservare (marcatura, disattivazione e trasformazione di armi, regolamentazione delle attività di intermediario, prescrizioni minime per il commercio tramite Internet) o il cui contenuto dettagliato dovrà ancora essere stabilito dalla Commissione in collaborazione con gli Stati Schengen e sarà quindi notificato alla Svizzera soltanto in un secondo momento quale sviluppo dell’acquis di Schengen (p. es. potenziamento dello scambio transfrontaliero d’informazioni).

2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente la Svizzera dispone di un termine di 30 giorni per comunicare all’UE se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole e trasporlo nel proprio ordinamento giuridico. La scadenza inizia a decorrere dal momento dell’adozione dell’atto da parte dei competenti organi dell’UE.

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe, a seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, al Consiglio federale o al Parlamento (e, nel quadro del referendum facoltativo, al Popolo).

Se, come nel presente caso (cfr. n. 6.1), l’approvazione del trattato compete all’Assemblea federale o se per la sua trasposizione occorrono adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta la Svizzera informa l’UE che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per l’approvazione parlamentare e l’intera procedura di recepimento, compreso un eventuale referendum. Il termine inizia a decorrere dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. Nel presenta caso, l’UE ha notificato alla Svizzera la direttiva (UE) 2017/853 il 31 maggio 2017. Il termine di due anni scade quindi il 31 maggio 2019.

13 Le concrete norme e tecniche di disattivazione sono stabilite dalla Commissione (in collaborazione con gli Stati Schengen) in atti di esecuzione distinti.