Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’esecuzione della compensazione del CO2 è semplificata con metodi e moduli vincolanti, in modo da consentire un’elaborazione più efficiente della domanda e da migliorare la parità di trattamento. Le modifiche previste non hanno altrimenti alcuna ripercussione per la Confederazione.

Nella restituzione della tassa sul CO2 la riduzione dell’emolumento massimo a 500 franchi per domanda di restituzione determina probabilmente minori proventi compresi tra 400 000 e 500 000 franchi l’anno. Il periodo di adempimento in corso ha mostrato che la maggiore esperienza del richiedente e dell’amministrazione come pure l’adozione di uno standard per le domande di restituzione hanno consentito di ridurre il dispendio per la loro elaborazione, il quale non supera ormai quello delle domande depositate con procedura simile (p.es. restituzione dell’imposta sugli oli minerali). Con l’attuale emolumento massimo pari a 1000 franchi per domanda l’AFD ha incassato per la restituzione della tassa sul CO2 emolumenti annui pari a circa 1 milione di franchi; con la riduzione dell’emolumento massimo secondo le stime tale cifra scenderà a circa 500 000–600 000 franchi. Con l’elevato numero di imprese esentate dalla tassa rispetto alle ipotesi precedenti, i costi fissi e il dispendio totale dell’AFD per il trattamento delle domande e il disbrigo della restituzione sono coperti nonostante la riduzione dell’emolumento massimo.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione per i Cantoni.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Con moduli e metodi vincolanti si riduce il dispendio per lo sviluppatore di progetto e l’organismo di controllo. La sicurezza della pianificazione aumenta. Finora si sono potuti inoltrare metodi individuali e specifici del progetto diversi da quelli proposti dall’UFAM. Con i nuovi metodi dell’UFAM ora resi vincolanti, nei singoli progetti sono computati meno riduzioni delle emissioni rispetto ai metodi individuali.

Il rinvio del termine dell’adempimento dell’obbligo di compensazione al 1° ottobre consente in particolare a coloro che per la prima volta sono assoggettati a obblighi di compensazione, di affrontare la questione e di adempiere l’obbligo di compensazione secondo i termini.

16/16 054.11-00022/00006/00002/Q364-1304