Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2

Per il progetto o il programma vanno utilizzati i limiti del sistema secondo la figura 3.

Figura 1: Limiti del sistema per il progetto o il programma compresi i punti di misurazione per la

fornitura di calore

Per quanto riguarda il commento concernente le misurazioni descritte ai numeri 4.1-4.8 dell’allegato 3a, nella figura 3 sono raffigurati anche i punti di misurazione.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Il termine ERnuovo,y può essere posto uguale a 0 se il progetto comprende esclusivamente la sostituzione di una caldaia centrale. Il termine EResistente,y può essere posto uguale a 0 se il progetto comprende esclusivamente una nuova rete di riscaldamento.

Forniture di calore a imprese esentate dalla tassa sul CO2

Il calore fornito a imprese esentate dalla tassa sul CO2 e senza scambio di quote di emissioni (imprese non SSQE) e quindi le riduzioni di emissioni ottenute, devono essere documentate separatamente nel monitoraggio, poiché le forniture di calore a queste imprese sono attestabili soltanto limitatamente. Ciò è dovuto all’eventuale adeguamento del percorso di raggiungimento o dell’obiettivo di emissione che devono adempiere le imprese non SSQE. La Segreteria Compensazione esamina la computabilità per tutti gli utilizzatori di calore interessati e comunica la decisione al richiedente.

La riduzione delle emissioni da parte delle imprese non SSQE (nU) connesse a una nuova rete di riscaldamento o nel quadro di un ampliamento o una compressione della rete si calcola come segue:

𝐸𝑅𝑛𝑈 = 𝐶𝑛𝑈 × 𝐹𝐸𝑊𝑉

La riduzione delle emissioni da parte delle imprese non SSQE (aU) connesse a una rete di riscaldamento esistente si calcola come segue:

𝐶𝑎𝑈

𝐸𝑅𝑎𝑈 = ( ) × 𝐹𝐸 × 𝐹𝑅𝑦

1 − 𝐶𝑉𝑁

CnU e CaU rappresentano il calore fornito in un anno alle imprese non SSQE, misurato presso il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l’utilizzatore di calore.

Le forniture di calore a imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) non sono attestabili e devono essere documentate in analogia alle imprese non SSQE. Si raccomanda di stabilire un contatto preliminare con la Segreteria Compensazione.

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