Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2
Per il progetto o il programma vanno utilizzati i limiti del sistema secondo la figura 3.
Figura 1: Limiti del sistema per il progetto o il programma compresi i punti di misurazione per la
fornitura di calore
Per quanto riguarda il commento concernente le misurazioni descritte ai numeri 4.1-4.8 dell’allegato 3a, nella figura 3 sono raffigurati anche i punti di misurazione.
3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento
Il termine ERnuovo,y può essere posto uguale a 0 se il progetto comprende esclusivamente la sostituzione di una caldaia centrale. Il termine EResistente,y può essere posto uguale a 0 se il progetto comprende esclusivamente una nuova rete di riscaldamento.
Forniture di calore a imprese esentate dalla tassa sul CO2
Il calore fornito a imprese esentate dalla tassa sul CO2 e senza scambio di quote di emissioni (imprese non SSQE) e quindi le riduzioni di emissioni ottenute, devono essere documentate separatamente nel monitoraggio, poiché le forniture di calore a queste imprese sono attestabili soltanto limitatamente. Ciò è dovuto all’eventuale adeguamento del percorso di raggiungimento o dell’obiettivo di emissione che devono adempiere le imprese non SSQE. La Segreteria Compensazione esamina la computabilità per tutti gli utilizzatori di calore interessati e comunica la decisione al richiedente.
La riduzione delle emissioni da parte delle imprese non SSQE (nU) connesse a una nuova rete di riscaldamento o nel quadro di un ampliamento o una compressione della rete si calcola come segue:
𝐸𝑅𝑛𝑈 = 𝐶𝑛𝑈 × 𝐹𝐸𝑊𝑉
La riduzione delle emissioni da parte delle imprese non SSQE (aU) connesse a una rete di riscaldamento esistente si calcola come segue:
𝐶𝑎𝑈
𝐸𝑅𝑎𝑈 = ( ) × 𝐹𝐸 × 𝐹𝑅𝑦
1 − 𝐶𝑉𝑁
CnU e CaU rappresentano il calore fornito in un anno alle imprese non SSQE, misurato presso il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l’utilizzatore di calore.
Le forniture di calore a imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) non sono attestabili e devono essere documentate in analogia alle imprese non SSQE. Si raccomanda di stabilire un contatto preliminare con la Segreteria Compensazione.
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