Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2

5 Sì No 40'000 6 Sì No 67’000 1234, Esempio-

7 Via esempio, 13 Sì Sì 156'000 poli

8 Sì No 40'000 1234, Esempio-

9 Via esempio, 20 No No Azienda esempio M 100’000 poli

4.2 Quantità di calore misurata nei nuovi utilizzatori computabili

Le nuove costruzioni citate e le imprese esentate dalla tassa sul CO2 non devono quindi essere considerate per la determinazione di questo parametro. Ma devono essere certamente misurate e utilizzate nella determinazione del parametro n. 4.4. Inoltre vanno indicate nell’elenco degli utilizzatori di calore (n. 4.1). La qualità deve essere garantita conformemente all’ordinanza del 19 marzo 2006 del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica.

4.3 Quantità di calore immessa nella rete di riscaldamento

La qualità deve essere garantita conformemente all’ordinanza del 19 marzo 2006 del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica.

4.4 Quantità di calore misurata presso costruzioni nuove e imprese esentate dalla tassa sul CO2

La qualità deve essere garantita conformemente all’ordinanza del 19 marzo 2006 del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica.

4.5 Quantitativo di olio da riscaldamento

Questo parametro va utilizzato solo se la centrale di riscaldamento è dotata di una caldaia a gasolio.

Fonti di dati alternative possono essere ad esempio la misurazione della produzione di calore della caldaia a gasolio e il coefficiente di sfruttamento della caldaia a gasolio.

4.6 Quantità di gas

Questo parametro va utilizzato solo se la centrale di riscaldamento è dotata di una caldaia a gas. La qualità deve essere garantita conformemente all’ordinanza del 19 marzo 2006 del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas.

4.7 Quantità di elettricità

Questo parametro va utilizzato solo se nella centrale di riscaldamento sono utilizzate pompe di calore. La qualità deve essere garantita conformemente all’ordinanza del 26 agosto 2015 del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche.

4.8 Quantità di calore da calore residuo dell’IIRU

Questo parametro normalmente va utilizzato solo se è impiegato calore generato da un IIRU che incenerisce rifiuti provenienti dall’estero.

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