Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2

1 Introduzione

Dal 2013 importatori e produttori di carburanti fossili sono tenuti a compensare una parte delle emissioni derivanti dall’utilizzo energetico dei carburanti con provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Controllo federale delle finanze (CFF) nel 2015 ha verificato la governance nell’esecuzione dell’obbligo di compensazione del CO1. Il CFF ha contestato il carattere non vincolante

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delle prescrizioni per le domande di progetti di compensazione. Finora i richiedenti potevano ovviare alle prescrizioni se erano in grado di motivarlo. Ciò ha determinato una molteplicità di diversi formati e calcoli per progetti simili. Il CFF ha pertanto raccomandato di rendere vincolanti le prescrizioni per ridurre i costi per lo sviluppo dei progetti di compensazione e migliorare la parità di trattamento dei richiedenti da parte degli organismi di controllo e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Con la presente revisione dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711) sono emanati due tipi di disposizioni: da un lato sono stabiliti i requisiti per i calcoli delle riduzioni delle emissioni e i piani di monitoraggio per progetti nei settori reti di riscaldamento a distanza e gas di discarica. Dall’altro tutte le domande devono utilizzare gli stessi modelli ed essere presentate in un formato uniforme.

Dalla prassi esecutiva è inoltre emerso che occorre adeguare diversi termini. Tra questi rientrano l’adempimento dell’obbligo di compensazione, l’inoltro del primo rapporto di monitoraggio e il calcolo del nuovo periodo di credito per progetti che hanno subito una modifica sostanziale.

1 CFF, 2016: Prüfung der CO -Kompensation in der Schweiz (disponibile solo in tedesco e francese), Ufficio federale dell’am- 2 biente. CFF-15374 3/16 054.11-00022/00006/00002/Q364-1304