Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione Consultazione Ordinanza sul CO2

4 Commenti relativi alle singole disposizioni

4.1 Art. 6 cpv. 2bis

Secondo questa nuova norma prescrive che per determinati progetti e programmi siano adottati metodi di calcolo delle riduzioni delle emissioni nonché per il piano di monitoraggio. Tra questi rientrano progetti e programmi concernenti reti di riscaldamento a distanza e gas di discarica che devono utilizzare i metodi descritti agli allegati 3a e 3b per calcolare e comprovare le riduzioni delle emissioni. Questa standardizzazione da un lato riduce i costi per lo sviluppo per i richiedenti e dall’altro migliora la parità di trattamento degli sviluppatori di progetto. I metodi si basano su metodi standard già pubblicati (allegati della comunicazione dell’UFAM «Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera»).

I progetti e i programmi che non rientrano nel campo d’applicazione descritto possono utilizzare, come accaduto finora, metodi propri.

4.2 Art. 7 cpv. 3 (nuovo) e art. 9 cpv. 6 (nuovo)

Le domande devono essere presentate in base a modelli uniformi prescritti dall’UFAM. Si tratta di modelli dell’UFAM già noti il cui utilizzo deve ora essere reso vincolante. I modelli non comprendono requisiti o impegni materiali supplementari ancora privi di una base legislativa.

4.3 Art. 9 cpv. 5

Per tutti i termini entro i quali deve essere presentato un rapporto di monitoraggio si applica un termine uniforme di 3 anni. In particolare per le reti di riscaldamento a distanza nella prassi esecutiva spesso si è dovuto chiedere una proroga per il primo rapporto di monitoraggio, finora soggetto a una scadenza più breve. Anche in tal modo si deve andare incontro allo sviluppatore di progetto e semplificare il sistema.

4.4 Art. 11 cpv. 4

Non si considera più la decisione d’idoneità come inizio del nuovo periodo di credito ma il momento in cui si verifica la modifica sostanziale. In tal modo si evita che un ritardo della nuova decisione d’idoneità determini una proroga artefatta del periodo di credito.

4.5 Art. 91 cpv. 1

Il momento dell’adempimento dell’obbligo di compensazione è rinviato dal 1° giugno al 1° ottobre. L’esperienza scaturita dall’esecuzione ha mostrato che il quantitativo di CO2 da compensare può essere stabilito soltanto verso fine aprile, nella maggior parte dei casi persino a inizio maggio. Il termine del 1° giugno pertanto spesso non è sufficiente per gli obblighi di compensazione. In particolare gli importatori di carburanti per la prima volta assoggettati all’obbligo di compensazione, di fatto non sono in grado di conformarsene entro i termini, per cui sono loro spesso concesse dilazioni. Con una proroga generale del termine al 1° ottobre questa situazione dovrebbe appianarsi.

4.6 Art. 102 cpv. 2

Per la restituzione della tassa sul CO2 è riscosso un emolumento dall’AFD secondo la procedura in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. In base alle esperienze precedenti e alla riduzione del dispendio per l’elaborazione delle domande, l’attuale emolumento ad valorem (tassa in percentuale sull’importo della restituzione) sarà mantenuto, tuttavia l’emolumento massimo sarà ridotto a 500 franchi. Nella procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 non ci sono quindi cambiamenti.

5/16 054.11-00022/00006/00002/Q364-1304