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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine

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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto

2La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

c. autorità federali competenti in materia di polizia:

1. esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi;

5. Legge del 22 giugno 200117 sui documenti d’identità

Art. 11 cpv. 2

2Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d’identità, per impedirne il rilascio non autorizzato e l’impiego abusivo nonché per la verifica dell’identità.

Art. 12 cpv. 2 lett. g

2Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione:

g. il Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per la verifica dell’identità.

6. Codice penale18

Art. 78 lett. d

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

d. per impedire che altri detenuti siano influenzati da un’ideologia che potrebbe indurli a commettere reati di terrorismo.

17 RS 143.1

18 RS 311.0