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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine
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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto
1Per eseguire le misure di cui agli articoli 23i-23l, l’autorità competente può utilizzare apparecchi tecnici di localizzazione e localizzare la persona potenzialmente pericolosa tramite telefonia mobile alle condizioni seguenti:
a. sussistono indizi seri e attuali che lasciano supporre che la persona non si attenga o non si atterrà alla misura pronunciata;
b. la misura è giustificata considerata la gravità della situazione;
c. le misure finora adottate nel quadro del controllo dell’esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo e la ricerca risulterebbe altrimenti vana o eccessivamente difficile in assenza di una misura di sorveglianza.
2Gli apparecchi tecnici di localizzazione possono essere fissati sul corpo della persona potenzialmente pericolosa. Se l’apparecchio non è fissato sul corpo della persona potenzialmente pericolosa, quest’ultima è tenuta a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Essa non deve compromettere il buon funzionamento dell’apparecchio.
3Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l’autorità competente può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni di cui all’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 20166 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Se è stata ordinata una localizzazione tramite telefonia mobile, la persona potenzialmente pericolosa è tenuta a portare il dispositivo di telefonia mobile costantemente con sé in stato di funzionamento.
4I dati raccolti possono essere utilizzati allo scopo di:
a. constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23i-23l;
b. perseguire un crimine o un delitto;
c. prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per la persona potenzialmente pericolosa;
d. verificare e garantire il buon funzionamento degli apparecchi tecnici.
5I dati raccolti devono essere cancellati al più tardi 100 giorni dopo la fine della sorveglianza sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale.
6L’autorità competente designa le persone autorizzate a valutare i dati e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall’utilizzazione abusiva.
Art. 23n Esecuzione delle misure
1L’esecuzione e il controllo delle misure secondo la presente sezione incombono ai Cantoni. Fedpol può fornire assistenza sul piano amministrativo ed esecutivo.
2Le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20087 sulla coercizione è applicabile.
6 RS ...
7 RS 364