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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine

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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto

Titolo prima dell’art. 22

Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Art. 23d

Ex art. 24

Titolo prima dell’art. 23e

Sezione 5: Misure atte a prevenire reati di terrorismo

Art. 23e Principi

1Fedpol pronuncia una o più misure secondo la presente sezione, se:

a. sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che una persona potenzialmente pericolosa commetterà un reato di terrorismo;

b. le misure sociali, di integrazione o terapeutiche nonché le misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni non sono sufficienti a prevenire un reato; e

c. nei confronti di una persona potenzialmente pericolosa non è ancora stata pronunciata alcuna misura nel quadro di un procedimento penale in virtù del Codice di procedura penale (CPP)3 o se la misura pronunciata non è correlata alla minaccia concreta e attuale di cui alla lettera a.

2La durata della misura è limitata a sei mesi al massimo. Può essere prolungata una sola volta per sei mesi al massimo; è fatta salva la misura di cui all’articolo 23l.

3Fedpol e i Cantoni raccolgono, ai fini del trattamento del caso, le informazioni indispensabili all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare dati personali anche all’insaputa delle persone interessate e scambiarseli tra di loro.

Art. 23f Richiesta

1L’autorità cantonale o comunale competente e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione.

2Nella richiesta deve essere precisato che le condizioni di cui all’articolo 23e capoverso 1 sono adempiute; deve inoltre contenere le informazioni sul tipo, la durata e l’esecuzione della misura richiesta.

Art. 23g Pronuncia di misure

1Fedpol decide in merito alla pronuncia di una misura e alla concessione di eccezioni di cui all’articolo 23l. Se la misura è stata richiesta da un’autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC.

3 RS 312.0