Progetto

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto

2La persona interessata e l’autorità cantonale o comunale richiedente possono ricorrere al Tribunale amministrativo federale contro la decisione di fedpol concernente la pronuncia di una misura. Soltanto la persona interessata può ricorrere contro la decisione di fedpol concernente la concessione di eccezioni di cui all’articolo 23l.

3Fedpol segnala la misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20084 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.

Art. 23h Obbligo di presentarsi

1Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata, per un periodo determinato e in orari prestabiliti, a presentarsi personalmente presso un servizio designato dall’autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno specialista.

2Se per motivi gravi e documentabili non può ottemperare a tale obbligo, ne informa senza indugio il servizio in questione e chiede di essere esonerata dall’obbligo specificandone i motivi. Il servizio in questione concede l’esonero soltanto in presenza di motivi importanti.

3Il servizio in questione informa fedpol:

a. sul risultato delle misure di cui al capoverso 1;

b. sull’esonero dall’obbligo di presentarsi;

c. sul rifiuto di partecipare ai colloqui con lo specialista.

Art. 23i Divieto di avere contatti

A una persona potenzialmente pericolosa può essere vietato di mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o determinati gruppi di persone.

Art. 23j Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un’area assegnatale o a non accedere a una determinata area o a un determinato immobile. Fedpol può autorizzare eccezioni se vi sono motivi importanti.

Art. 23k Divieto di lasciare il Paese

1A una persona potenzialmente pericolosa può essere vietato di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all’estero per commettere un reato di terrorismo.

2I documenti di viaggio e i titoli di viaggio della persona oggetto di un divieto di lasciare il Paese sono sequestrati da fedpol o dall’autorità cantonale competente e bloccati. Fedpol può invalidare i documenti di viaggio sequestrati e segnalarli in RIPOL e tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale5).

4RS 361

5 RS 311.0