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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine

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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto

3Se vi è pericolo nel ritardo, fedpol, il Corpo delle guardie di confine o le autorità di polizia cantonali possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i titoli di viaggio senza dover prima ordinare un divieto di lasciare il Paese.

4La persona interessata riceve, per la durata del divieto di lasciare il Paese, documenti d’identità sostitutivi rilasciati dall’autorità competente.

Art. 23l Divieto di lasciare un immobile

1Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un determinato immobile se:

a. sussistono indizi concreti e attuali che essa costituisca un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica, che non può essere evitato altrimenti; e

b. una o più misure pronunciate secondo gli articoli 23h-23k non sono state rispettate.

2Fedpol può concedere, per motivi importanti, eccezioni al divieto di lasciare un immobile, nella fattispecie per motivi medici, per scopi professionali e formativi o per ottemperare a impegni familiari.

3I contatti necessari con il mondo esterno e la vita sociale della persona potenzialmente pericolosa possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all’esecuzione della misura.

4Fedpol sottopone la misura pronunciata entro tre giorni al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi competente per il luogo in cui si trova l’immobile, per esame della legalità e dell’adeguatezza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

5Fedpol pone fine senza indugio al divieto di lasciare un immobile se:

a. le condizioni non sono più adempiute; o

b. il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione per il mantenimento della misura.

6La persona potenzialmente pericolosa può in qualsiasi momento presentare a fedpol una domanda di revoca della misura. Se non intende accogliere la domanda, fedpol la inoltra entro tre giorni dalla ricezione al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

7Contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è ammissibile il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.

8Il divieto di lasciare un immobile è ordinato per tre mesi al massimo. La misura può essere prolungata due volte, di volta in volta per tre mesi al massimo.

Art. 23m Impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e localizzazione

tramite telefonia mobile