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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine
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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto
7. Legge federale del 23 dicembre 201119 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
Art. 34 cpv. 2 e 3
2La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la gestione del Servizio di protezione dei testimoni.
3Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la ripartizione dei costi.
8. Legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
Art. 1 cpv. 3 e 4
3La Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni che si occupano di consulenza e formazione in materia di polizia e gestire con i Cantoni strutture comuni, segnatamente per la lotta contro la cibercriminalità. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.
4Il Consiglio federale definisce con i Cantoni le modalità della cooperazione ai sensi del capoverso 3, segnatamente per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’organizzazione e il finanziamento.
Art. 2, frase introduttiva e lett. ebis
Gli uffici centrali:
ebis. conducono attività investigative di polizia giudiziaria prima dell’apertura .
di un procedimento penale, segnatamente nel settore della cibercriminalità, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone;
Art. 3a Indagini in incognito su Internet e nei media elettronici
1Per smascherare e combattere i crimini e i gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell’ambito delle attività investigative di polizia giudiziaria di cui all’articolo 2 lettera ebis, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non è riconoscibile. L’inquirente non è autorizzato a utilizzare una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia).
2Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:
a. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un reato; e
19 RS 312.2
20 RS 360