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Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine
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Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto
b. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
3Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi competente decide se prorogare la misura.
4I requisiti degli inquirenti sono retti dall’articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP). L’impiego di persone ai sensi dell’articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP non è ammesso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP.
5Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
a. le condizioni non sono più soddisfatte;
b. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la proroga della misura; o
c. l’agente in incognito o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
6La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’inquirente. La cancellazione dei dati raccolti e la comunicazione delle indagini in incognito sono rette dalla legge federale del 13 giugno 200821 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).
7Non appena nell’ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona, occorre avviare una procedura investigativa di polizia ai sensi dell’articolo 306 CPP. Se le condizioni ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1 CPP sono soddisfatte, occorre informare il pubblico ministero. Le informazioni ottenute nell’ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.
Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta
o di un controllo mirato
1Su richiesta delle autorità federali di perseguimento penale o di autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 LSIP e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, persone, veicoli, natanti e aeromobili ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato.
2La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se:
a. sussistono indizi che la persona interessata pianifichi o commetta un reato grave;
21 RS 361