Progetto
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo Avamprogetto
e. l’AFD, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.
Art. 14 cpv. 3 lett. d
3Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
d. i servizi della SEM incaricati di questioni di sicurezza per eseguire misure d’identificazione volte a prevenire i reati di terrorismo nonché per elaborare analisi dei rischi;
Art. 15 cpv. 1 lett. gbise h nonché 4 lett. k
1Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
gbis. eseguire misure di polizia atte a prevenire reati di terrorismo ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199724 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI;
4Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
k. la polizia dei trasporti delle FFS: dati relativi alle persone per effettuare controlli d’identità e identificare persone.
Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo
1Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
a. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
b. i dati sono trasmessi a fedpol sulla base:
1. dell’articolo 351 del Codice penale25,
2. del Trattato del 25 maggio 197326 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,
24RS 120
25RS 311.0