Progetto

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

3 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la notifica dei prodotti contenenti un liquido con nicotina deve indicarne il tenore di nicotina.

Art. 25 Notifica della composizione e delle emissioni dei prodotti

1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina è tenuto a notificare all’UFSP la composizione dei prodotti messi a disposizione sul mercato. Per le sigarette, deve inoltre notificare le emissioni.

2 Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica; può prevedere deroghe per i prodotti notificati secondo l’articolo 23. A questo scopo tiene conto dei segreti di fabbricazione.

4 L’UFSP pubblica i dati ricevuti su Internet.

Art. 26 Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato

1 Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina nocivi secondo l’articolo 5 deve provvedere a che i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando il prodotto.

2 Il Consiglio federale può stabilire quali informazioni su tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all’UFSP.

Art. 27 Limitazioni all’importazione per prodotti del tabacco destinati a uso

personale

Per prevenire l’importazione commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina che un consumatore può importare per uso personale.

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 28 Compiti esecutivi

1 La Confederazione adempie i compiti conferitile espressamente dalla presente legge.

2 Sorveglia i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina al momento dell’importazione.

3 Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato.