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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine
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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche
3 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la notifica dei prodotti contenenti un liquido con nicotina deve indicarne il tenore di nicotina.
Art. 25 Notifica della composizione e delle emissioni dei prodotti
1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina è tenuto a notificare all’UFSP la composizione dei prodotti messi a disposizione sul mercato. Per le sigarette, deve inoltre notificare le emissioni.
2 Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.
3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica; può prevedere deroghe per i prodotti notificati secondo l’articolo 23. A questo scopo tiene conto dei segreti di fabbricazione.
4 L’UFSP pubblica i dati ricevuti su Internet.
Art. 26 Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato
1 Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina nocivi secondo l’articolo 5 deve provvedere a che i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando il prodotto.
2 Il Consiglio federale può stabilire quali informazioni su tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all’UFSP.
Art. 27 Limitazioni all’importazione per prodotti del tabacco destinati a uso
personale
Per prevenire l’importazione commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina che un consumatore può importare per uso personale.
Capitolo 7: Esecuzione
Sezione 1: Confederazione
Art. 28 Compiti esecutivi
1 La Confederazione adempie i compiti conferitile espressamente dalla presente legge.
2 Sorveglia i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina al momento dell’importazione.
3 Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato.