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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine
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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche
2 L’avvertenza di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell’imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi d’imballaggi.
3 L’avvertenza combinata di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c deve coprire il 50 per cento del lato opposto all’avvertenza di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettera a e 13 lettera b, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.
4 Se la superficie più visibile di un imballaggio destinato a prodotti diversi dalle sigarette ha dimensioni superiori ai 75 cm2, le avvertenze devono avere una superficie minima di 26,25 cm2 su ogni lato.
5 Le avvertenze non devono essere dissimulate o distrutte all’apertura del pacchetto.
6 Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.
Sezione 4: Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche con nicotina e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati
Art. 15 Requisiti di sicurezza
I contenitori di liquido di ricarica e le cartucce contenenti un liquido con nicotina devono essere:
a. muniti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino;
b. protetti contro la rottura;
c. muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.
Art. 16 Foglietto illustrativo
1 Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche con nicotina e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurino le seguenti indicazioni:
a. le istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto;
b. la menzione che l’uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;
c. le controindicazioni;
d. le avvertenze per specifici gruppi a rischio;
e. gli eventuali effetti nocivi;
f. la capacità di indurre dipendenza e la tossicità;
g. il recapito del fabbricante o dell’importatore.
2 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.