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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

2 L’avvertenza di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell’imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi d’imballaggi.

3 L’avvertenza combinata di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c deve coprire il 50 per cento del lato opposto all’avvertenza di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettera a e 13 lettera b, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

4 Se la superficie più visibile di un imballaggio destinato a prodotti diversi dalle sigarette ha dimensioni superiori ai 75 cm2, le avvertenze devono avere una superficie minima di 26,25 cm2 su ogni lato.

5 Le avvertenze non devono essere dissimulate o distrutte all’apertura del pacchetto.

6 Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.

Sezione 4: Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche con nicotina e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati

Art. 15 Requisiti di sicurezza

I contenitori di liquido di ricarica e le cartucce contenenti un liquido con nicotina devono essere:

a. muniti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino;

b. protetti contro la rottura;

c. muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

Art. 16 Foglietto illustrativo

1 Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche con nicotina e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurino le seguenti indicazioni:

a. le istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto;

b. la menzione che l’uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;

c. le controindicazioni;

d. le avvertenze per specifici gruppi a rischio;

e. gli eventuali effetti nocivi;

f. la capacità di indurre dipendenza e la tossicità;

g. il recapito del fabbricante o dell’importatore.

2 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.