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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

c. respingerli al momento dell’importazione;

d. vietare la pubblicità per essi o disporne il ritiro, sequestrare i vettori pubblicitari, conservarli d’ufficio o distruggerli.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all’analisi.

Art. 36 Denuncia penale

1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.

2 Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 37 Trattamento dei dati personali e delle informazioni

1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini della conservazione e distruzione dei dati e delle informazioni.

Art. 38 Scambio di dati tra autorità svizzere

1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

Art. 39 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali

1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

2 I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure

b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.