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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

Art. 29 Vigilanza e coordinamento

1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

2 Coordina le misure d’esecuzione e l’attività di informazione se ciò è necessario per garantire un’esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare:

a. prescrivere ai Cantoni determinate misure in vista di un’esecuzione uniforme;

b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d’esecuzione.

Art. 30 Basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie all’esecuzione della presente legge.

Art. 31 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

1 Nell’emanare le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.

2 Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all’UFSP.

Art. 32 Cooperazione internazionale

1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi d’informazione internazionali per i consumatori o per le autorità;

b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Cantoni

Art. 33

1 I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui essa non incomba alla Confederazione.

2 Effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dalla Confederazione secondo l’articolo 28 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva.

3 Emanano le disposizioni d’esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l’organizzazione dei propri organi d’esecuzione nel quadro della presente legge.